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Ande ottiene l’annullamento dei provvedimenti GSE: il Consiglio di Stato riconosce l’illegittimità dei controlli generalizzati


Pubblicato il: 5/30/2025

L’Avvocato Germana Cassar ha assistito la società Ande S.r.l., mentre il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è stato rappresentato dagli Avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese e Giorgio Vercillo.

Con la sentenza n. 4176/2025, pubblicata il 15 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l’appello proposto da Ande S.r.l. (già Vendor S.r.l.) contro la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7122/2022, annullando integralmente i provvedimenti adottati dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. tra il 2018 e il 2021, con cui era stata disposta la decadenza dal diritto agli incentivi per 482 richieste di verifica e certificazione (RVC) relative a migliaia di interventi di efficienza energetica.

La vicenda trae origine da una serie di atti con cui il GSE aveva dapprima avviato un procedimento di controllo documentale ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017, per poi sospendere l’erogazione dei titoli di efficienza energetica (TEE), richiedere documentazione integrativa e infine disporre la decadenza dagli incentivi e la restituzione delle somme percepite. Il T.A.R. aveva respinto il ricorso introduttivo e i successivi 17 atti di motivi aggiunti, ritenendo legittima l’azione del GSE.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello di Ande S.r.l., articolato in nove motivi, ritenendo fondate le censure relative all’illegittimità dei controlli generalizzati e alla richiesta di documentazione non prevista dalla normativa. In particolare, il Collegio ha chiarito che il potere di controllo del GSE deve essere esercitato nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e contraddittorio, e deve limitarsi a verifiche a campione su singole RVC, non potendo trasformarsi in un’indagine massiva sull’intera attività dell’operatore economico.

La sentenza ha evidenziato che Ande aveva presentato le RVC in conformità alle schede tecniche e conservato la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Il GSE, invece, aveva fondato i provvedimenti di decadenza sulla mancata produzione di documenti ulteriori, non previsti né richiesti dalla disciplina applicabile, violando così i principi di legalità e non aggravamento del procedimento amministrativo.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto che l’azione del GSE fosse viziata da un eccessivo ampliamento dell’oggetto del controllo, da una dilatazione irragionevole dei tempi procedimentali e da una compressione delle garanzie difensive dell’operatore, con richieste documentali reiterate e prive di fondamento normativo. È stato altresì escluso che il GSE potesse legittimare tale condotta richiamando l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 o indagini della Guardia di Finanza, non essendo contestata la veridicità delle dichiarazioni rese da Ande.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando tutti i provvedimenti impugnati e riconoscendo la piena legittimità dell’operato di Ande S.r.l. Le spese di lite sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della vicenda.