Il Consiglio di Stato conferma il rigetto della richiesta di certificati bianchi: il GSE prevale nel contenzioso con Coen ed Eviosys
Pubblicato il: 5/30/2025
L’Avvocato Alessandra Mari ha assistito Coen S.r.l. ed Eviosys Packaging Italia S.r.l., mentre il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è stato rappresentato dagli Avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese.
Con sentenza n. 4177/2025, pubblicata il 15 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello proposto da Coen S.r.l. ed Eviosys Packaging Italia S.r.l. (già Crown Imballaggi Italia S.r.l.) contro la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1795/2024, confermando la legittimità del provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE aveva rigettato la quinta richiesta di verifica e certificazione (RVC) per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (TEE), noti anche come certificati bianchi.
La controversia trae origine da un intervento di efficientamento energetico realizzato nello stabilimento di Aprilia, consistente nell’installazione di due postcombustori termici. Dopo l’approvazione della proposta di progetto e programma di misura (PPPM) e l’accoglimento di quattro precedenti RVC, la quinta richiesta, presentata nel gennaio 2016, è stata rigettata dal GSE per carenza del requisito di addizionalità, sia sotto il profilo tecnologico che economico. In particolare, il Gestore ha ritenuto che il risparmio energetico ottenuto fosse tale da giustificare l’investimento anche in assenza dell’incentivo, escludendo così l’accesso al beneficio.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalle appellanti. In primo luogo, ha escluso che la questione riguardasse la qualificazione dei certificati bianchi come aiuti di Stato, chiarendo che il fulcro del giudizio era la mancanza di addizionalità dell’intervento. Ha ribadito che tale requisito deve essere valutato anche sotto il profilo economico, e che spetta all’operatore dimostrare che l’intervento non sarebbe stato realizzato senza l’incentivo.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’approvazione della PPPM e delle precedenti RVC potesse vincolare il GSE nell’esame delle successive richieste, trattandosi di procedimenti distinti. Ha confermato che il Gestore conserva in ogni fase il potere di verifica e controllo, e che l’approvazione della PPPM non genera un affidamento tutelabile in ordine al riconoscimento automatico dei certificati.
Quanto alla contestazione del valore di baseline indicato dalla società, il Consiglio ha ribadito che l’onere della prova grava sull’istante, e che il GSE ha legittimamente rigettato la richiesta in assenza di dimostrazione adeguata. È stata altresì esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente una motivazione complessiva e coerente, come avvenuto nel caso di specie.
Infine, è stata respinta anche la domanda di accertamento del diritto a percepire i certificati bianchi, in quanto preclusa dalla legittimità del provvedimento impugnato.
In applicazione del principio di soccombenza, il Consiglio ha condannato in solido Coen S.r.l. ed Eviosys Packaging Italia S.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del GSE, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell’ENEA, non costituitasi in giudizio.