Invitalia vince al TAR Lazio: dichiarato il difetto di giurisdizione nella revoca del finanziamento
Pubblicato il: 5/19/2025
Nel contenzioso, Invitalia S.p.A. è affiancata da Alma LED Studio Legale con gli avvocati Alessandra Quattrini ed Emanuele Abbate.
Con la sentenza n. 9380/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Quarta ha accolto l’eccezione preliminare sollevata da Invitalia, difesa dallo studio legale Alma Led, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia relativa alla revoca di un finanziamento pubblico. Il caso riguardava un contributo economico concesso a un beneficiario che, successivamente, è risultato inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, in particolare per il mancato pagamento di tre rate del piano di ammortamento.
Il team legale ha sostenuto che la controversia non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la revoca del finanziamento non era frutto dell’esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma conseguenza automatica di un inadempimento contrattuale. Il TAR Lazio ha condiviso tale impostazione, affermando che, in assenza di discrezionalità amministrativa, la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che distingue tra atti autoritativi e atti paritetici della pubblica amministrazione, attribuendo i primi alla giurisdizione amministrativa e i secondi a quella ordinaria. In questo caso, il TAR ha riconosciuto che la revoca del contributo non costituiva esercizio di un potere autoritativo, bensì applicazione di clausole contrattuali, confermando così la correttezza dell’eccezione sollevata da Invitalia.
La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di riparto di giurisdizione nei rapporti tra amministrazione e beneficiari di contributi pubblici, rafforzando il principio secondo cui, in presenza di rapporti di natura privatistica, anche se instaurati con la pubblica amministrazione, la competenza spetta al giudice ordinario.