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Improcedibilità del ricorso del Comune di Cavazzo Carnico


Pubblicato il: 5/31/2025

Nel contenzioso, il Comune di Cavazzo Carnico è affiancato dagli avvocati Cesare Mainardis e Aldo Travi; la Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Marina Pisani e Elda Massari; la Società Italiana per l’oleodotto transalpino s.p.a. è difesa dagli avvocati Germana Cassar e Luca De Pauli.

Con sentenza n. 4219/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Comune di Cavazzo Carnico contro la Regione Friuli Venezia Giulia e la Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino S.p.A., annullando senza rinvio la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 564/2022.

Il giudizio trae origine dall’impugnazione, da parte del Comune, di atti regionali e ambientali connessi alla gestione e agli effetti dell’oleodotto transalpino. Tuttavia, nel corso del procedimento d’appello, il Comune ha formalmente rinunciato sia al ricorso originario sia all’appello, come dichiarato nella memoria depositata il 19 marzo 2025.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia, rilevando che, pur se non formalizzata secondo tutte le modalità previste dal codice del processo amministrativo, essa evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dell’appello, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della mancata opposizione alla rinuncia da parte delle controparti.