Il Consiglio di Stato respinge l’appello di Napoletana Parcheggi: nessun risarcimento per il ritardo del Comune
Pubblicato il: 5/31/2025
L’Avvocato Ezio Maria Zuppardi ha assistito la società Napoletana Parcheggi S.p.A. Gli Avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza hanno rappresentato il Comune di Napoli.
Con sentenza n. 4225/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da Napoletana Parcheggi S.p.A. contro la sentenza del TAR Campania, Sezione Quinta, n. 6390/2022, confermando la decisione di rigetto della domanda risarcitoria per danno da ritardo avanzata nei confronti del Comune di Napoli.
La controversia trae origine dalla diffida notificata il 6 marzo 2018 dalla società al Comune, con la quale si chiedeva l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su alcuni immobili di proprietà dello IACP, utilizzati dalla società in locazione per realizzare un’uscita alternativa del parcheggio “Morelli”. La società, concessionaria del parcheggio in virtù di una convenzione del 1990 e di un atto aggiuntivo del 1997, lamentava l’inerzia dell’amministrazione e chiedeva il risarcimento del danno economico derivante dal pagamento dei canoni di locazione, che avrebbe potuto evitare in caso di esproprio.
Il TAR, con sentenza n. 4225/2019, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento, ordinando al Comune di provvedere. Successivamente, con la sentenza impugnata, aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo insussistenti i presupposti per configurare una responsabilità da ritardo.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado, qualificando correttamente la domanda come risarcimento da ritardo ex art. 30, comma 4, c.p.a., e non come responsabilità contrattuale. Ha ribadito che, per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare la spettanza del bene della vita, ovvero la ragionevole probabilità che l’istanza di esproprio sarebbe stata accolta se il procedimento fosse stato concluso nei termini.
Nel caso di specie, tale spettanza non è stata dimostrata. Il Collegio ha evidenziato che l’istanza della società era finalizzata a ottimizzare l’accesso al parcheggio, ma non era indispensabile per l’esercizio dell’attività secondo il progetto originario. Inoltre, il Comune aveva espresso, con nota del 30 agosto 2022, un preavviso di rigetto motivato, proponendo soluzioni alternative all’esproprio, come l’acquisto diretto dei locali da parte della società e la successiva cessione gratuita al Comune.
Il Consiglio ha escluso anche la sussistenza del dolo o della colpa dell’amministrazione, ritenendo infondata la censura di sviamento di potere. Ha infine rilevato che la società non ha fornito riscontro alla proposta alternativa del Comune, interrompendo così il nesso causale tra l’inerzia e il danno lamentato.
In conclusione, l’appello è stato respinto e la società Napoletana Parcheggi è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Napoli, liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge.