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Impregico si aggiudica la gara a Leporano: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione di Teknoservice


Pubblicato il: 6/3/2025

L’Avvocato Angelo Giuseppe Orofino e l’Avvocato Raffaello Giuseppe Orofino hanno assistito Teknoservice S.r.l.; l’Avvocato Luigi Quinto ha rappresentato il Comune di Leporano; gli Avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Sara Cacciatore hanno difeso Impregico S.r.l.

Con la sentenza n. 4229/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto da Teknoservice S.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione di Lecce, n. 1113/2024, confermando l’esclusione della società dalla procedura di gara indetta dal Comune di Leporano per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La decisione si fonda su una rigorosa disamina dei profili giuridici e tecnici della vicenda, che ha visto prevalere l’offerta presentata da Impregico S.r.l.

La controversia trae origine dall’esclusione iniziale di Teknoservice per l’omessa allegazione dell’attestato di sopralluogo, provvedimento poi annullato dal T.A.R. con sentenza n. 500/2023. Riammessa alla gara, Teknoservice risultava provvisoriamente aggiudicataria con il punteggio più elevato. Tuttavia, a seguito della verifica di anomalia dell’offerta, l’Amministrazione disponeva una nuova esclusione, ritenendo l’offerta incongrua rispetto agli standard minimi previsti dalla lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente l’appello, riformando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-333/18). Tuttavia, nel merito, ha confermato la legittimità dell’esclusione di Teknoservice, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame.

Elemento centrale della decisione è stato il mancato rispetto, da parte di Teknoservice, del numero minimo inderogabile di unità lavorative previsto dalla Relazione Tecnico-Economica allegata al bando, pari a 17,63 unità full-time annuali e 4,15 stagionali. L’offerta della società appellante, che prevedeva un impiego complessivo di 19,96 unità, risultava insufficiente, in quanto comprensiva anche del personale stagionale e del coordinatore, e dunque inferiore agli standard richiesti.

Il Collegio ha altresì escluso la violazione del principio del “one shot temperato”, ritenendo legittimo l’esercizio di un nuovo potere escludente da parte dell’Amministrazione, fondato su presupposti diversi e successivi rispetto a quelli oggetto del primo provvedimento annullato. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla mancata audizione dell’operatore economico e al mancato coinvolgimento della commissione di gara nella verifica di anomalia, trattandosi di facoltà e non di obblighi per il RUP, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto corretto il computo del costo della manodopera effettuato dalla Stazione appaltante, basato sulle tabelle FISE marzo 2019, applicabili al settore privato, e ha escluso che le discrepanze rilevate da Teknoservice potessero incidere sulla legittimità del provvedimento di esclusione. Anche le contestazioni relative alla clausola sociale e alla fornitura dei materiali di consumo sono state respinte, in quanto l’offerta non garantiva il rispetto degli standard minimi previsti dal progetto a base d’asta.

In conclusione, la sentenza n. 4229/2025 del Consiglio di Stato conferma la centralità del rispetto rigoroso della lex specialis nelle procedure di evidenza pubblica e ribadisce la legittimità dell’operato della Stazione appaltante nella valutazione dell’anomalia dell’offerta. La decisione, pur accogliendo parzialmente l’appello sul piano processuale, ha confermato nel merito l’esclusione di Teknoservice, legittimando l’aggiudicazione della gara a favore di Impregico S.r.l. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.