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Rigettato il ricorso di CNP Unicredit Vita S.p.A. in materia di avviso di accertamento IRES-IRAP


Pubblicato il: 5/21/2025

Nel contenzioso, CNP Unicredit Vita S.p.A. è affiancata dall'avvocato Guglielmo Maisto.

Con la sentenza n. 12714/2025, pubblicata il 13 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha rigettato il ricorso proposto da CNP Unicredit Vita S.p.A. contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5275/11/2015, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2005 in materia di IRAP e ritenute alla fonte.

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento notificati alla società assicurativa: il primo, per un importo complessivo imponibile di oltre 49 milioni di euro, riguardava la mancata valorizzazione della rinuncia a un diritto di esclusiva (43 milioni di euro) e la deduzione di interessi passivi (5,8 milioni di euro rilevanti ai fini IRAP) derivanti da contratti di riassicurazione; il secondo, per circa 586 mila euro, concerneva l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte. In sede di appello, la società, a seguito dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio aveva rinunciato alla contestazione relativa alla rinuncia al diritto di esclusiva, ma aveva insistito sugli altri rilievi (IRAP pari 306.000 euro e ritenute pari a 586.000 euro), senza successo. Il ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, è stato integralmente respinto.

La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione dei contratti di riassicurazione, confermando l’accertamento della natura finanziaria delle polizze Ares e Artemide, che non comportavano un effettivo trasferimento del rischio demografico. In particolare, è stato evidenziato che la componente assicurativa era marginale (pari al 2,5% del NAV), mentre la parte preponderante dei contratti era riconducibile a operazioni di investimento, con conseguente legittimità della qualificazione delle somme corrisposte come interessi passivi, soggetti a ritenuta alla fonte.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP, rilevando che la questione non era stata adeguatamente sollevata nei gradi di merito. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla mancata considerazione delle osservazioni al processo verbale di constatazione e alla durata della verifica fiscale, in quanto prive di effetti invalidanti sugli atti impositivi.

Infine, i motivi concernenti le sanzioni sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato le circostanze idonee a giustificare l’esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997.

La Corte ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 13.000, oltre spese prenotate a debito, e ha disposto, se dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

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