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Intesa San Paolo ottiene gli interessi sull’aggio: la Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 5/22/2025

Nel contenzioso, Intesa San Paolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti e Valeria Mariateresa Gioffré.

Con la sentenza n. 12913/2025, pubblicata il 14 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2780/06/2023, confermando il diritto di Intesa San Paolo S.p.A. a ottenere anche gli interessi sull’aggio versato in occasione di una riscossione provvisoria poi risultata indebita.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento notificata nel 2006, per la quale Intesa San Paolo aveva versato, in data 12 agosto 2011, la somma complessiva di € 1.517.317,99. A seguito della sentenza favorevole della C.T.R. Lombardia n. 3331/2019, la Banca aveva ottenuto il rimborso dell’intera somma, ma l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto interessi solo su una parte dell’importo, escludendo la quota relativa all’aggio, e corrispondendo € 233.575,90 anziché i richiesti € 273.117,24. La differenza di € 39.541,34, oggetto del contenzioso, riguardava appunto gli interessi sull’aggio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della Banca, decisione confermata in appello dalla Corte di Giustizia Tributaria lombarda. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’aggio non rientrasse tra le somme su cui calcolare gli interessi da rimborsare, in quanto non costituente tributo.

La Suprema Corte ha respinto tale tesi, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur non avendo natura tributaria, l’aggio ha carattere accessorio al tributo e funzione “funzionalmente tributaria”, essendo preordinato al finanziamento del sistema di riscossione. In tale prospettiva, l’aggio rientra tra le somme da restituire con gli interessi in caso di annullamento dell’atto impositivo, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ha inoltre valorizzato il principio di integrale ripristino della situazione patrimoniale del contribuente, affermando che anche l’aggio, in quanto parte dell’esborso effettuato in pendenza di giudizio, deve essere rimborsato con i relativi interessi.

Con il rigetto del ricorso, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese processuali in favore di Intesa San Paolo, liquidate in € 4.100,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.