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Campeggio abusivo a Casalbordino: il TAR conferma acquisizione e sanzione da 60.000 euro


Pubblicato il: 5/20/2025

Nella vertenza, lo Studio Legale dell'Avvocato Andrea Filippini ha affiancato il Comune di Casalbordino con il name Partner Prof. Avv. Andrea Filippini.

Con la sentenza n. 181/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sezione di Pescara) ha rigettato il ricorso presentato dal proprietario di un terreno su cui era stata esercitata un’attività di campeggio abusiva, confermando la legittimità dell’azione repressiva intrapresa dal Comune di Casalbordino.

Il Comune, assistito dallo Studio legale del prof. avv. Andrea Filippini, aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art. 31, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), di un’area di 169,40 mq, corrispondente al sedime di tre strutture (mobile-home nn. 21, 29 e 81) site in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. L’atto, n. 197 del 18 aprile 2024, era stato adottato in seguito alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 69/2021, nonostante i verbali di accertamento di inottemperanza del dicembre 2022.

Contestualmente, veniva irrogata una sanzione pecuniaria di 60.000 euro, da pagare in solido tra il proprietario Piero Petrecca, l’utilizzatore stagionale Antonio Giancristofaro e la società Pinocchio srl, ritenuta responsabile della realizzazione degli abusi edilizi.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo la propria estraneità agli abusi, in quanto i terreni erano stati concessi in uso alla cooperativa Tanytur sc. Aveva inoltre prodotto una diffida del marzo 2022 e un’istanza di mediazione per riottenere il possesso dell’area, ritenendo tali atti sufficienti a dimostrare la propria buona fede.

Il TAR ha però ritenuto infondate le doglianze, sottolineando che, trattandosi di misure afflittive ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, è necessaria una colpevole imputabilità della condotta omissiva. Secondo il Collegio, il proprietario non ha dimostrato di aver attivato tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per impedire o rimuovere l’abuso, come azioni giudiziarie, risoluzioni contrattuali o denunce.

La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità del proprietario in caso di abusi edilizi commessi da terzi.

Il TAR ribadisce che la mera estraneità formale non è sufficiente a escludere la responsabilità, se non accompagnata da un’attiva e documentata opposizione agli illeciti.