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ERG Wind Energy ottiene l’ottemperanza: il TAR Sardegna ordina alla Regione di completare l’iter autorizzativo


Pubblicato il: 5/20/2025

Lo Studio Legale CDRA con gli Avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio ha assistito ERG Wind Energy S.r.l.; l’Avvocato Floriana Isola e l’Avvocato Giovanni Parisi hanno rappresentato la Regione Autonoma della Sardegna.

Con la sentenza n. 433/2025, pubblicata il 12 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso proposto da ERG Wind Energy S.r.l. per l’ottemperanza della precedente decisione n. 874/2024, con cui era stata accertata la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica presentata dalla società per la realizzazione di un impianto eolico.

La società ricorrente aveva lamentato l’inerzia della Regione, che, nonostante la notifica della sentenza e reiterate diffide, non aveva adottato gli atti necessari a rendere effettiva l’autorizzazione tacitamente formatasi. In particolare, ERG Wind Energy chiedeva che l’Amministrazione attestasse la pubblica utilità dell’opera, rilasciasse la delega per l’avvio della procedura espropriativa, definisse le modalità di rimessa in pristino dei luoghi e indicasse i termini di inizio e fine lavori.

La Regione, costituitasi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la natura autoesecutiva della sentenza e l’assenza di obblighi ulteriori. Inoltre, aveva evidenziato che il progetto interferiva con aree del demanio idrico regionale, richiedendo pertanto il rilascio di specifiche concessioni.

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la sentenza n. 874/2024, pur accertando la formazione tacita del titolo autorizzativo, non esaurisce gli obblighi dell’Amministrazione, la quale è tenuta a completare l’iter autorizzativo con l’adozione degli atti consequenziali. In particolare, il Collegio ha richiamato le Linee guida regionali e l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che impongono l’inclusione, nell’autorizzazione unica, di prescrizioni relative alla pubblica utilità, alla rimessa in pristino e alla delega espropriativa.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’interferenza con aree demaniali non esclude la validità del titolo tacitamente formato, ma impone alla società di attivarsi per ottenere i necessari nulla osta, che potranno essere richiesti proprio in forza dell’autorizzazione riconosciuta.

Pertanto, il TAR ha ordinato alla Regione Autonoma della Sardegna di dare esecuzione alla sentenza n. 874/2024 entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente decisione. In caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cagliari, con facoltà di subdelegare a un dirigente del medesimo Ufficio, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni su richiesta dell’interessato.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.