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Il Consiglio di Stato conferma la linea della Regione Lombardia: respinto il ricorso di Residenza Primavera


Pubblicato il: 6/3/2025

L’Avvocato Alessandro Squazzoni e l’Avvocato Francesco Sansegolo hanno affiancato Residenza Primavera S.r.l.; l’Avvocato Stefano Gattamelata e l’Avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena hanno assistito la Regione Lombardia; l’Avvocato Alessandro Asaro ha rappresentato l’Agenzia Tutela Salute di Bergamo.

Con la sentenza n. 4249/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto gli appelli proposti da Residenza Primavera S.r.l. contro la Regione Lombardia e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, confermando le decisioni del TAR Lombardia (sentenze n. 2260/2024 e n. 2323/2024) e rigettando le domande di ottemperanza relative ai giudicati formatisi sulle precedenti sentenze n. 965/2023 e n. 2691/2023.

La vicenda trae origine dalla mancata contrattualizzazione della Residenza Primavera, struttura RSA accreditata ma non contrattualizzata, operante nel territorio dell’ATS di Bergamo Est. La società ricorrente aveva impugnato le delibere regionali che, a suo dire, precludevano l’accesso alla contrattualizzazione, consolidando una rendita di posizione a favore delle strutture già contrattualizzate. In particolare, Residenza Primavera aveva contestato la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827 del 31 gennaio 2024, recante le regole di sistema per l’anno 2024, ritenendola elusiva dei giudicati formatisi sulle sentenze del TAR che avevano censurato l’esclusione automatica degli operatori accreditati non contrattualizzati.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente, affermando che la Regione Lombardia, con l’introduzione dei punti 5.7.1 e 5.7.5.2 nella D.G.R. n. XII/1827/2024, ha dato attuazione al vincolo conformativo derivante dai giudicati. Tali disposizioni, infatti, prevedono la possibilità per le ATS di indire manifestazioni di interesse per nuove contrattualizzazioni, in funzione del riequilibrio territoriale e del miglioramento della risposta sociosanitaria, nel rispetto dei limiti di budget e della copertura territoriale media regionale.

Il Collegio ha chiarito che il diritto della ricorrente non è quello alla contrattualizzazione diretta, bensì quello a concorrere in condizioni di parità con le altre strutture accreditate. Ha inoltre ribadito che l’adeguamento al principio di concorrenzialità deve avvenire secondo criteri di gradualità e revisione a geometria variabile, tenendo conto della continuità assistenziale e della programmazione sanitaria.

Quanto alla richiesta di declaratoria di nullità degli atti sopravvenuti, tra cui la D.G.R. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 e la delibera ATS Bergamo n. 128 del 20 febbraio 2025, il Consiglio ha ritenuto tali atti estranei al giudizio di ottemperanza, in quanto espressione di poteri amministrativi successivi da impugnarsi con autonomo ricorso giurisdizionale.

Infine, è stata respinta anche la richiesta di nomina di un commissario ad acta e di comminatoria di penalità di mora, non ravvisandosi inadempimenti da parte delle amministrazioni resistenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.