Via libera al quadruplicamento Rho-Parabiago: RFI vince in Consiglio di Stato
Pubblicato il: 6/3/2025
L’Avvocato Fabio Cintioli ha assistito Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; l’Avvocato Roberta Bertolani ha rappresentato il Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta Rho-Parabiago e i cittadini ricorrenti; gli Avvocati Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino hanno rappresentato la Regione Lombardia.
Con la sentenza n. 4257/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto l’appello principale proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e ha respinto sia l’appello incidentale del Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta Rho-Parabiago sia i motivi del ricorso di primo grado riproposti in appello, riformando integralmente la sentenza del TAR Lombardia n. 3488/2024.
La controversia riguardava l’approvazione del progetto definitivo per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Rho-Parabiago, parte del più ampio potenziamento della linea Rho-Gallarate, infrastruttura strategica inserita nel sistema Gottardo e finanziata anche con fondi PNRR. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso del Comitato Civico, ritenendo carente l’attualità e la completezza della valutazione di impatto ambientale (VIA) e censurando l’operato del Commissario straordinario per presunto eccesso di potere e reiterazione del vincolo espropriativo.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto infondate tali censure. In primo luogo, ha affermato che la VIA del 2022, integrativa di quella del 2014, costituisce una valutazione globale e aggiornata dell’intero progetto, comprensiva di tutti gli aspetti ambientali, acustici, vibrazionali e paesaggistici, con particolare attenzione al sito Natura 2000 “Bosco di Vanzago”. La Commissione VIA ha ritenuto non significative le incidenze ambientali, anche in relazione alle modifiche progettuali richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In secondo luogo, il Collegio ha riconosciuto la piena legittimità dell’operato del Commissario straordinario, che ha agito nell’ambito dei poteri derogatori previsti dall’art. 4 del d.l. n. 32/2019, approvando il progetto anche ai fini della compatibilità ambientale, previa acquisizione dei pareri obbligatori. È stata esclusa ogni violazione dei principi costituzionali, ritenendo il bilanciamento tra tutela ambientale e realizzazione di opere strategiche conforme ai canoni di ragionevolezza.
Infine, è stata esclusa la necessità di una motivazione specifica per l’apposizione del vincolo espropriativo, in quanto derivante ex lege dall’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006. Il Consiglio ha chiarito che non si trattava di una reiterazione del vincolo, ma di un nuovo vincolo legittimamente imposto.
Quanto all’appello incidentale del Comitato Civico, sono state respinte tutte le doglianze, comprese quelle relative alla presunta elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del 2012, alla carenza di motivazione della scelta progettuale del quarto binario, alla presunta incompatibilità del Commissario straordinario e alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la piena legittimità del procedimento approvativo e della progettazione definitiva, riconoscendo la correttezza dell’iter amministrativo seguito da RFI e dalle amministrazioni coinvolte. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.