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Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento del vincolo: Mignini & Petrini ottiene ragione sullo stabilimento Spigadoro


Pubblicato il: 6/3/2025

Nel contenzioso, Mignini & Petrini S.p.A. è affiancata dagli avvocati Roberto Baldoni, Giuseppe Morbidelli e Mario Rampini; il Comune di Bastia Umbra è difeso dall'avvocato Marco Luigi Marchetti; Molini Spigadoro S.p.A. è assistita dagli avvocati Marco Albanese e Ruggero Stincardini.

Con la sentenza n. 4259/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Cultura contro la sentenza del TAR Umbria n. 621/2024, confermando l’annullamento del vincolo di interesse culturale imposto sullo “Stabilimento Spigadoro Petrini” di Bastia Umbra. La decisione rappresenta una vittoria per la società Mignini & Petrini S.p.a., proprietaria del complesso industriale dismesso, e per il Comune di Bastia Umbra, che aveva negato l’autorizzazione paesaggistica sulla base del parere negativo della Soprintendenza.

La vicenda trae origine dal decreto ministeriale n. 147 del 17 ottobre 2023, con cui il Ministero aveva dichiarato di interesse culturale lo stabilimento industriale, ritenendolo espressione dell’architettura industriale contemporanea e testimonianza dell’identità collettiva bastiola, anche in virtù dell’attribuzione progettuale all’architetto Dino Lilli. Il TAR aveva accolto i ricorsi riuniti di Mignini & Petrini, del Comune e della Molini Spigadoro S.p.a., rilevando plurimi vizi di motivazione e contraddittorietà, tra cui l’incertezza sull’effettiva paternità progettuale dell’architetto Lilli, la genericità del richiamo alla storia della tecnica e dell’identità collettiva, nonché la radicale inversione di giudizio rispetto a precedenti valutazioni della Soprintendenza che avevano definito il complesso un elemento di impatto negativo sul paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo infondati i due motivi di appello del Ministero. In particolare, ha escluso che il decreto ministeriale fosse adeguatamente motivato in relazione ai presupposti dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004, rilevando l’assenza di riferimenti concreti a eventi storici o a specifiche istituzioni, e giudicando eccessivamente generico il richiamo alla comunità locale. Inoltre, ha ritenuto che il diniego di autorizzazione paesaggistica fosse fondato esclusivamente sull’esistenza del vincolo culturale, senza ulteriori autonome motivazioni.

La richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata dal Ministero per consentire l’esame dell’archivio dell’architetto Lilli in vista di un possibile riesame del vincolo, è stata respinta, in quanto non fondata su esigenze processuali rilevanti. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in considerazione della complessità della controversia.