Vodafone ottiene l’annullamento della delibera AGCOM: il Consiglio di Stato conferma i limiti del potere impositivo dell’Autorità
Pubblicato il: 6/3/2025
Gli avvocati Francesco Saverio Cantella, Marco D’Ostuni, Filippo Lattanzi e Marco Zotta hanno affiancato Telecom Italia S.p.A. Gli avvocati Fabio Merusi, Alessandro Boso Caretta e Fabio Cintioli hanno rappresentato Vodafone Italia S.p.A. Gli avvocati Matteo Orsingher ed Elisabetta Pistis hanno difeso Fastweb S.p.A. Gli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi hanno assistito Wind Tre S.p.A.
Con la sentenza n. 4301/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha definitivamente respinto gli appelli proposti da AGCOM e da Telecom Italia S.p.A. avverso le sentenze del TAR Lazio n. 1963/2022 e n. 2218/2022, confermando l’annullamento della delibera AGCOM n. 18/21/CIR. Tale provvedimento era stato adottato per rideterminare l’iniquità del costo netto del servizio universale (CNSU) per gli anni 1999-2009, imponendo un obbligo contributivo anche agli operatori mobili, tra cui Vodafone.
La vicenda trae origine dalla volontà dell’Autorità di riesaminare, a seguito di numerosi annullamenti giurisdizionali, la ripartizione del CNSU sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio universale. Con la delibera 263/20/CIR, AGCOM aveva avviato una nuova consultazione pubblica, poi conclusa con la delibera 18/21/CIR, che confermava l’iniquità dell’onere per quasi tutte le annualità, imponendo la contribuzione anche agli operatori mobili.
Vodafone ha impugnato entrambe le delibere, contestando la legittimità del riesercizio del potere impositivo da parte dell’Autorità, in particolare per le annualità già oggetto di giudicato, e denunciando la carenza di istruttoria e motivazione nella valutazione dell’iniquità dell’onere. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale di Vodafone nella parte in cui è stata riconosciuta l’impugnabilità dell’atto di avvio della consultazione (delibera 263/20/CIR), ritenendo che, nel caso concreto, tale atto avesse portata lesiva in quanto prospettava un obbligo contributivo già escluso da precedenti sentenze.
Nel merito, la decisione si è concentrata sulla legittimità della delibera 18/21/CIR. Il Collegio ha ritenuto infondata la pretesa di AGCOM di poter imporre l’onere contributivo agli operatori mobili sulla base di una presunta “pressione concorrenziale” esercitata dal mobile sul fisso, in assenza di una dimostrazione concreta dell’iniquità dell’onere in capo a Telecom. In particolare, è stata censurata l’analisi cosiddetta “seconda facie”, fondata sul parametro CNSU/EBITDA, fissato nella soglia dello 0,17%, ritenuto arbitrario e privo di adeguata motivazione.
Il Consiglio ha ribadito che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-273/23 del 19 settembre 2024), l’Autorità nazionale può imporre la contribuzione anche agli operatori mobili, ma solo nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, e previa un’analisi concreta della capacità dell’operatore designato di sostenere l’onere. Nel caso di specie, l’AGCOM non ha fornito una motivazione sufficiente a giustificare la soglia adottata, né ha dimostrato l’effettiva incidenza del costo netto sulla sostenibilità economica di Telecom.
La sentenza ha inoltre escluso che le precedenti pronunce favorevoli a Vodafone costituiscano un giudicato preclusivo assoluto, ma ha chiarito che l’Autorità può riesercitare il potere solo sulla base di criteri nuovi e distinti da quelli già annullati. Tuttavia, nel caso concreto, la nuova delibera non ha superato il vaglio di legittimità, risultando viziata da carenze istruttorie e motivazionali.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della delibera AGCOM n. 18/21/CIR, respingendo gli appelli di AGCOM e TIM, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della controversia. La decisione rappresenta un importante chiarimento sui limiti del potere regolatorio dell’Autorità in materia di servizio universale e sulla necessità di un’istruttoria rigorosa e motivata per l’imposizione di oneri economici agli operatori del settore.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Roberto Santi - Caravita di Toritto & Associati
Fabio Cintioli - Cintioli & Associati
Marco Zotta - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Alessandro Boso Caretta - DLA Piper
Francesco Saverio Cantella - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Filippo Lattanzi - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Fabio Merusi - Merusi - Toscano Studio Legale Associato
Matteo Orsingher - Orsingher Ortu - Avvocati Associati
Elisabetta Pistis - Orsingher Ortu - Avvocati Associati