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Il Consiglio di Stato conferma la sanzione IVASS: respinto l’appello di Generali Italia


Pubblicato il: 6/4/2025

L’Avvocato Antonio Lirosi, con i colleghi Giacomo Sartor ed Ettore Scimemi, ha assistito Generali Italia S.p.A. L’IVASS è stato rappresentato dagli avvocati Nicola Gentile, Sabrina Scarcello e Dario Adolfo Maria Zamboni.

Con sentenza n. 4302/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto da Generali Italia S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 14973/2023, confermando la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione IVASS n. 0122067/17 del 21 giugno 2017, con cui era stata irrogata alla compagnia assicurativa una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 504.167,00 per violazione dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005), in relazione a 89 casi di ritardata liquidazione di polizze vita.

La vicenda trae origine da una serie di contestazioni mosse da IVASS a Generali Italia per aver liquidato prestazioni assicurative oltre il termine contrattuale di 30 giorni dalla ricezione delle richieste. La compagnia aveva impugnato l’ordinanza sanzionatoria, sostenendo che il termine decorresse solo dal momento della ricezione completa della documentazione necessaria e che, in ogni caso, non vi fosse un obbligo normativo di tracciabilità delle comunicazioni con i clienti. Inoltre, aveva eccepito l’illegittimità della sanzione sotto il profilo della violazione del principio di legalità, della proporzionalità e della determinazione cumulativa delle sanzioni.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le censure. In primo luogo, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la decorrenza del termine per la liquidazione dovesse essere subordinata alla ricezione completa della documentazione, affermando che l’impresa assicurativa ha un obbligo di cooperazione attiva e non può restare inerte in attesa di integrazioni da parte del cliente. In secondo luogo, ha escluso che l’art. 183, comma 1, lett. a), sia privo di sufficiente determinatezza, chiarendo che i concetti di diligenza, correttezza e trasparenza richiamano direttamente le corrispondenti norme del codice civile e sono idonei a fondare una responsabilità amministrativa sanzionabile.

Il Collegio ha inoltre confermato la legittimità della scelta dell’IVASS di applicare il cumulo materiale delle sanzioni, trattandosi di violazioni autonome e distinte, ciascuna riferita a un singolo beneficiario. Ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico, rilevando che le violazioni non derivavano da un’unica condotta omissiva, ma da una pluralità di comportamenti. Quanto alla proporzionalità della sanzione, il Consiglio ha ritenuto che l’IVASS abbia correttamente graduato le sanzioni in base alla durata del ritardo, senza che fosse necessario considerare anche l’importo della prestazione liquidata, trattandosi di una sanzione volta a tutelare l’interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato assicurativo.

Infine, è stata respinta la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ritenendo che l’interpretazione delle norme nazionali sia conforme ai principi costituzionali e comunitari, in particolare al principio di proporzionalità.

Con questa decisione, il Consiglio di Stato ha ribadito la centralità del rispetto dei doveri di correttezza e trasparenza da parte delle imprese assicurative, anche nella fase esecutiva del contratto, e ha confermato l’ampiezza dei poteri sanzionatori dell’IVASS a tutela del buon funzionamento del mercato e della fiducia degli assicurati. Le spese del giudizio sono state poste a carico di Generali Italia, per un importo complessivo di euro 10.000,00.