Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso delle associazioni ambientaliste: resta valido il calendario venatorio 2024-2025 della Regione Umbria
Pubblicato il: 6/4/2025
Nel contenzioso, Lega Italiana Protezione Uccelli è affiancata dagli avvocati Federica Ciciliani e Andrea Filippini; Regione Umbria è difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo; Federazione Italiana della Caccia è assistita dall'avvocato Alberto Maria Bruni; Associazione Nazionale Libera Caccia; Associazione Caccia Pesca Ambiente Umbria; Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale Dell’Umbria sono rappresentate dall'avvocato Marzio Vaccari.
Con sentenza n. 4303/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da un gruppo di associazioni ambientaliste contro la Regione Umbria, avente ad oggetto l’impugnazione del calendario venatorio per la stagione 2024-2025, approvato con provvedimenti regionali.
Il Collegio ha rilevato che il calendario impugnato aveva efficacia fino al 30 gennaio 2025 e che, alla data della decisione, tale efficacia era ormai cessata. Di conseguenza, le associazioni ricorrenti non potevano più trarre alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento del ricorso, venendo meno l’interesse attuale alla decisione.
Le associazioni appellanti si erano limitate a ribadire genericamente la “perdurante attualità delle censure mosse”, senza tuttavia fornire elementi specifici che potessero giustificare la permanenza di un interesse giuridicamente rilevante. Il Consiglio di Stato ha distinto la presente controversia da altra analoga (sentenza n. 9379/2024), nella quale era stata riconosciuta la permanenza di un interesse morale alla decisione in ragione del carattere reiterato e ciclico degli atti impugnati. In questo caso, invece, l’assenza di un approfondito argomentare e di elementi concreti ha condotto alla declaratoria di improcedibilità.
La decisione è stata assunta in rito, senza esame del merito delle censure, e le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della pronuncia.