Il Consiglio di Stato respinge la revocazione: resta valida l’aggiudicazione al Nettuno Sport Center
Pubblicato il: 6/4/2025
L’avvocato Silva Gotti ha assistito l’ADS Nettuno Tennis Club. Il Comune di Bologna è stato rappresentato dagli avvocati Antonella Trentini e Nadia Zanoni. L’avvocato Simona Della Casa ha difeso la Nettuno Sport Center Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Con sentenza n. 4307/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto il ricorso per revocazione proposto dall’ADS Nettuno Tennis Club avverso la sentenza n. 4742/2024, confermando la validità dell’aggiudicazione della concessione ventennale per la gestione dell’impianto sportivo di via Fancelli a Bologna alla società Nettuno Sport Center. La revocazione era stata chiesta per asserita omessa pronuncia su alcuni motivi ritenuti decisivi, ma il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze, dichiarando in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso.
La vicenda trae origine da una procedura di project financing avviata dal Comune di Bologna nel 2022, per la concessione della gestione dell’impianto sportivo e la realizzazione di lavori accessori. L’ADS Nettuno Tennis Club, seconda classificata, aveva contestato l’aggiudicazione alla Nettuno Sport Center, sostenendo che quest’ultima non possedesse i requisiti tecnici ed economici al momento dell’indizione della gara. Il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 484/2023, aveva accolto in parte il ricorso, annullando gli atti di gara per effetto della proroga ex lege prevista dall’art. 16 del d.l. n. 198/2022, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, aveva riformato parzialmente la decisione, salvaguardando l’aggiudicazione e disponendo che essa riprendesse efficacia al termine della proroga, fissato al 31 dicembre 2024.
Nel ricorso per revocazione, l’ADS Nettuno T.C. ha sostenuto che la sentenza n. 4742/2024 avrebbe omesso di pronunciarsi su motivi essenziali, in particolare sulla carenza dei requisiti in capo alla società aggiudicataria al momento dell’indizione della gara. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che vi è stata un’omessa pronuncia su tale specifico profilo, ma ha ritenuto infondato il motivo nel merito. Il Collegio ha chiarito che, in assenza di una previsione espressa nella lex specialis, i requisiti dovevano essere posseduti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non già all’indizione della gara. Ha inoltre ritenuto valido il contratto di avvalimento prodotto dalla società aggiudicataria, sottoscritto con firma digitale e con data certa anteriore alla scadenza del termine.
Quanto agli altri motivi di revocazione, relativi alla progettazione dei campi da padel e alla modifica del disciplinare in tema di indennizzo al gestore uscente, il Consiglio ha escluso la sussistenza di errori di fatto, ritenendo che le censure si risolvessero in mere contestazioni di merito o difetti di motivazione, non idonei a fondare una revocazione.
In conclusione, la sentenza ha confermato la validità dell’aggiudicazione alla Nettuno Sport Center, respingendo la richiesta di subentro avanzata dall’ADS Nettuno T.C. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate.