Tre cooperative agricole vincono contro Finpiemonte: il Consiglio di Stato annulla i rigetti per difetto di motivazione
Pubblicato il: 6/4/2025
Gli avvocati Carlo Merani e Angela Turi hanno assistito le cooperative agricole Dora Baltea, Filiere Green e Vigonese. L’avvocato Marco Yeuillaz ha rappresentato Finpiemonte S.p.A., mentre l’avvocato Giuseppe Piccarreta ha difeso la Regione Piemonte.
Con tre sentenze gemelle, nn. 4331, 4332 e 4333 del 2025, pubblicate il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto gli appelli proposti rispettivamente dalla Società Agricola Cooperativa Dora Baltea, dalla Cooperativa Filiere Green e dalla Cooperativa Vigonese, annullando i provvedimenti con cui Finpiemonte S.p.A., su delega della Regione Piemonte, aveva rigettato le domande di contributo a fondo perduto presentate dalle ricorrenti nell’ambito del programma regionale 2022-2024 per lo sviluppo della cooperazione (L.R. n. 23/2004).
Le tre cooperative avevano richiesto un contributo per l’acquisto di macchinari destinati all’attività aziendale, ma Finpiemonte aveva rigettato le istanze ritenendo che l’investimento avrebbe comportato un trasferimento sostanziale del beneficio ai soci produttori agricoli primari, soggetti esclusi dal bando in quanto operanti in un settore non ammissibile ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
Il TAR Piemonte aveva confermato la legittimità dei rigetti, ritenendo che le dichiarazioni rese dalle cooperative in sede di domanda e di contraddittorio confermassero l’intento di destinare i beni anche ai soci, configurando così un trasferimento dell’aiuto a soggetti non ammissibili.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto gli appelli, ritenendo che i provvedimenti di rigetto fossero affetti da difetto di motivazione. In particolare, ha osservato che Finpiemonte non ha individuato puntualmente, né attraverso i codici ATECO né mediante un’analisi concreta delle domande, in che modo i beni acquistati sarebbero stati effettivamente utilizzati dai soci produttori primari. La semplice affermazione che i beni sarebbero stati messi a disposizione dei soci non è stata ritenuta sufficiente a giustificare l’esclusione.
Il Collegio ha inoltre richiamato la natura delle cooperative a mutualità prevalente, sottolineando che esse operano per fornire beni e servizi ai soci a condizioni vantaggiose, senza che ciò implichi necessariamente un trasferimento di proprietà o un beneficio illecito. Ha ricordato che il codice civile impone a tali cooperative di reinvestire gli utili per il raggiungimento degli scopi sociali, e che l’eventuale utilizzo dei beni da parte dei soci, ad esempio tramite noleggio, non è di per sé contrario alla normativa sugli aiuti di Stato.
Le sentenze hanno quindi annullato i provvedimenti impugnati, lasciando impregiudicata la possibilità per Finpiemonte di riesercitare il potere amministrativo, ma nel rispetto dei principi di motivazione e proporzionalità. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della particolarità della vicenda.