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Il Consiglio di Stato conferma il diniego alla proroga per Sogno di Tolosa: nessuna discriminazione per i CTD non regolarizzati


Pubblicato il: 6/4/2025

L’avvocato Mariateresa Parrelli ha assistito la Società Sogno di Tolosa Ltd.

Con sentenza n. 4334/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello proposto dalla società maltese Sogno di Tolosa Ltd (SdT), confermando la sentenza del TAR Lazio n. 9298/2023 che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di proroga della concessione per la raccolta delle scommesse, previsto dall’art. 1, comma 1048, della legge n. 205/2017.

La vicenda riguarda l’attività svolta da SdT in Italia tramite una rete di centri trasmissione dati (CTD), privi di concessione e autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato alla società l’accesso alla proroga delle concessioni, riservata ai titolari di concessioni in essere o a coloro che avevano regolarizzato la propria posizione ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014.

SdT ha impugnato il diniego sostenendo, tra l’altro, che la propria attività fosse legittima in quanto svolta in base all’art. 1, comma 644, della medesima legge, e che la mancata inclusione nella proroga costituirebbe una violazione del diritto europeo e dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Ha inoltre invocato la violazione del divieto di aiuti di Stato, ritenendo che la sanatoria prevista per i soggetti irregolari avesse favorito solo questi ultimi, escludendo chi, come SdT, aveva adempiuto agli obblighi fiscali.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure. In particolare, ha chiarito che la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, era accessibile anche ai soggetti fiscalmente adempienti, i quali avrebbero potuto partecipare, versare l’importo richiesto e successivamente chiedere la compensazione o il rimborso. La mancata adesione alla procedura è stata quindi ritenuta una libera scelta dell’operatore, che non può ora invocare una posizione discriminata.

Quanto alla pretesa violazione del diritto europeo, il Collegio ha rilevato che la proroga oggetto del giudizio (quella del 2017) è stata già scrutinata dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha affermato che essa può essere compatibile con il diritto dell’Unione se giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela del consumatore, e se proporzionata. Nel caso di specie, non è stato dimostrato che tali condizioni non fossero rispettate.

Infine, il Consiglio ha dichiarato inammissibile la generica riproposizione dei motivi di primo grado, non essendo stati specificamente indicati nell’atto di appello, come richiesto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.

La sentenza ha quindi confermato il diniego di proroga e condannato SdT al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi 5.000 euro.