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Il CdS chiarisce gli effetti della sentenza sul multiservizio sanitario: Coopservice ottiene il riconoscimento dell’inefficacia delle convenzioni stipulate da So.Re.Sa.


Pubblicato il: 6/5/2025

Nel contenzioso, Coopservice Soc. Coop. p. a. è affiancata dagli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano; Azienda Sanitaria Locale di Salerno è assistita dall'avvocato Felice Laudadio; Romeo Gestioni S.p.A. è difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli; Edison Next Government S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; Graded S.p.A. è assistita dagli avvocati Alfonso Erra e Aristide Police; Getec Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Giulio Enrico Sironi.

Con la sentenza n. 4385/2025, pubblicata il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha parzialmente accolto il ricorso per ottemperanza proposto da Coopservice Soc. Coop. p.a., chiarendo gli effetti della precedente sentenza n. 4701/2024, che aveva annullato l’intera procedura di gara bandita da So.Re.Sa. S.p.a. per l’affidamento del multiservizio tecnologico presso immobili del Servizio Sanitario Regionale della Campania. La gara, suddivisa in sei lotti, era stata aggiudicata a diverse imprese, tra cui Romeo Gestioni S.p.a., Alfredo Cecchini S.r.l., SIRAM S.p.a. e Getec Italia S.p.a., ma era risultata viziata dalla mancata inclusione dei criteri ambientali minimi nei bandi.

Il ricorso per ottemperanza è stato promosso da Coopservice a seguito della determinazione dirigenziale n. 49 del 13 febbraio 2025, con cui So.Re.Sa., in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Tribunale Civile di Napoli, aveva ripristinato l’efficacia delle convenzioni stipulate con Romeo Gestioni, nonostante l’annullamento della gara. Coopservice ha contestato tale determinazione, ritenendola elusiva del giudicato amministrativo e lesiva della propria posizione di parte vittoriosa nel giudizio di cognizione.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della determinazione n. 49/2025, qualificandola come mera presa d’atto dell’ordinanza del giudice civile, priva di autonoma valenza provvedimentale. Tuttavia, ha accolto la domanda di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., affermando che la sentenza n. 4701/2024 ha comportato l’automatica inefficacia delle convenzioni stipulate sulla base di atti annullati, in quanto l’annullamento integrale della procedura di gara travolge anche i contratti medio tempore stipulati.

Il Collegio ha ribadito che, in assenza di una pronuncia espressa sulla sorte del contratto, l’effetto caducatorio discende direttamente dall’annullamento della lex specialis e degli atti di aggiudicazione, secondo i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa e in attuazione della direttiva 89/665/CEE. Ha inoltre escluso che la stazione appaltante possa autonomamente mantenere in vita contratti fondati su atti dichiarati illegittimi, salvo diversa statuizione del giudice.

La sentenza ha anche respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate da Romeo Gestioni, confermando la competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi sull’ottemperanza e sull’esatta portata del giudicato. Ha altresì rigettato l’istanza di rinvio e la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria, ritenendo insussistenti contrasti giurisprudenziali rilevanti.

In conclusione, pur dichiarando inammissibile la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le convenzioni stipulate con Romeo Gestioni erano da considerarsi inefficaci sin dalla pubblicazione della sentenza n. 4701/2024, riaffermando il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la necessità di conformità dell’azione amministrativa al giudicato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.