Il Consiglio di Stato ribalta il TAR: inammissibili i ricorsi delle strutture sanitarie in materia di regressione tariffaria
Pubblicato il: 6/5/2025
Nel contenzioso, ASL Napoli 3 Sud è affiancata dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini; l'Avvocato Vincenzo Capuano ha agito per il Centro Diagnostico Helios S.n.c. e altri istituti; gli avvocati Domenico De Liguori e Francesco De Colibus hanno assistito Biodiagnostical S.r.l. e altri istituti; gli avvocati Antonietta Danneo e Adolfo Mutarelli hanno affiancato il Laboratorio Dr. R. Marino e altri.
Con una serie di sentenze pubblicate il 22 maggio 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto numerosi appelli proposti dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, riformando le decisioni del TAR Campania che avevano annullato le richieste di pagamento avanzate dall’ASL nei confronti di diverse strutture sanitarie accreditate.
Le controversie riguardano la regressione tariffaria applicata per gli anni 2011-2016, con importi richiesti che vanno da poche migliaia a oltre 680.000 euro.
Il Consiglio di Stato ha accolto tutti gli appelli dell’ASL, riformando le sentenze del TAR e dichiarando i ricorsi di primo grado inammissibili per mancata notifica ai controinteressati (altre strutture accreditate potenzialmente lese da una rideterminazione del budget); irricevibili per tardività dell’impugnazione delle delibere di regressione tariffaria; improcedibili o non lesivi per quanto riguarda le note di intimazione di pagamento, considerate meri atti ricognitivi privi di valore provvedimentale.
Con queste decisioni, il Consiglio di Stato ha tracciato una linea netta a favore della certezza amministrativa e della tutela dell’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale. Le strutture sanitarie, pur lamentando il ritardo dell’ASL nell’esercizio del potere, non hanno superato i rigorosi requisiti di tempestività e legittimazione processuale richiesti dalla giurisprudenza consolidata.