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Il Consiglio di Stato ribalta il TAR: confermata l’aggiudicazione a SCF e Omnia Servitia


Pubblicato il: 6/6/2025

Nel contenzioso, Scf S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fausto Troilo; GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. è assistita dall'avvocato Aldo Areddu; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto.

Con la sentenza n. 4422/2025, pubblicata il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello proposto da SCF s.r.l. e Omnia Servitia s.r.l., in qualità rispettivamente di mandataria e mandante del costituendo RTI, riformando integralmente la sentenza n. 20936/2024 del TAR Lazio che aveva annullato l’aggiudicazione del lotto n. 4 della gara indetta da RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria degli impianti SSE e LFM. Il TAR aveva accolto il ricorso di Alstom Ferroviaria s.p.a., seconda classificata, ritenendo inadeguata la figura dell’“integratore” indicato dal RTI aggiudicatario, in quanto architetto e non ingegnere, in relazione alla natura tecnica dell’appalto.

Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto infondata tale censura, chiarendo che, ai sensi dell’art. 66, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 34 dell’allegato II.12, il possesso della laurea in architettura è pienamente idoneo ai fini della partecipazione alla gara, trattandosi di titolo espressamente previsto dalla normativa. La disgiuntiva “ingegneria o architettura” utilizzata dal legislatore esclude ogni automatismo nell’esclusione di un professionista architetto per incarichi di coordinamento tecnico, come quello dell’integratore.

Il Collegio ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto da Alstom, che lamentava, tra l’altro, l’illegittimità della riserva di subappalto formulata dal RTI aggiudicatario, la mancata costituzione del RTI, l’omessa indicazione del giovane professionista e l’assenza dell’impegno al conferimento del mandato collettivo. Tutte le doglianze sono state ritenute infondate: in particolare, il Consiglio ha ribadito che la mancata indicazione delle quote di subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma solo l’impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva. Inoltre, non sussisteva alcun obbligo di indicazione del giovane progettista, trattandosi di impresa di costruzioni e non di RTP tra professionisti, e l’impegno al mandato collettivo risultava documentalmente provato.

Con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha condannato Alstom Ferroviaria s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di SCF s.r.l. e RFI s.p.a., liquidate in euro 6.000 ciascuna per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.