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Annullata l’escussione della cauzione: vittoria per il Consorzio Leonardo al CdS


Pubblicato il: 6/6/2025

Nel contenzioso, Consorzio Leonardo Servizi e Lavori e PH Facility S.r.l. sono assistiti dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni, Eugenio Picozza e Marco Orlando.

Con la sentenza n. 4424/2025, pubblicata il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, in proprio e quale capogruppo del RTI con Sof Spa e Concordia Soc. Coop., nonché da PH Facility S.r.l., contro la sentenza del TAR Lazio n. 4315/2020. La controversia riguardava l’escussione della cauzione provvisoria per un importo di 1.940.000 euro, disposta da Consip S.p.A. in relazione ai lotti n. 1, 7 e 10 di una gara per servizi integrati presso uffici della pubblica amministrazione.

Il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo l’incameramento automatico della cauzione legittimo anche in caso di mera esclusione dalla gara, e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione della tardività dell’escussione. Il Consiglio di Stato ha invece riformato integralmente la decisione, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di escussione della cauzione provvisoria, in quanto atto autoritativo strettamente connesso alla fase pubblicistica dell’aggiudicazione.

Elemento decisivo per l’accoglimento dell’appello è stato il superamento del termine semestrale previsto dall’art. 1957, comma 1, c.c. per l’escussione della garanzia. Il provvedimento di esclusione risaliva al 21 marzo 2019, mentre la richiesta di escussione era stata notificata solo il 25 settembre 2019, oltre il termine di sei mesi. Il Collegio ha chiarito che tale termine decorre dall’inadempimento, coincidente con l’esclusione dalla gara, e che la clausola di pagamento “a prima richiesta” non esclude l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., nemmeno nei contratti autonomi di garanzia.

Il Consiglio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2024, che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo l’incameramento automatico della cauzione senza una valutazione individuale e proporzionata del comportamento dell’operatore economico. Sebbene la questione sia stata assorbita dalla declaratoria di tardività, il Collegio ha riconosciuto la rilevanza del principio di proporzionalità anche in ambito nazionale.