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Pissta Group s.r.l. confermata aggiudicataria: il Consiglio di Stato respinge l’appello di Sicurezza e Ambiente s.p.a.


Pubblicato il: 6/6/2025

Nel contenzioso, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alfonso Erra; Provincia di Teramo è assistita dall'avvocato Gaetano D'Ignazio; Pissta Group S.r.l. è difesa dall'avvocato Lorenzo Colazzilli.

Con sentenza n. 4434/2025, pubblicata il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definitivamente rigettato l’appello proposto da Sicurezza e Ambiente s.p.a. contro la Provincia di Teramo e la controinteressata Pissta Group s.r.l., confermando la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito di incidenti stradali. La decisione ha confermato integralmente la sentenza n. 483/2024 del TAR Abruzzo.

La vicenda trae origine dalla determinazione dirigenziale n. 2007 del 20 dicembre 2022, con cui la Provincia di Teramo ha indetto la gara in oggetto. Sicurezza e Ambiente s.p.a. ha partecipato alla procedura, ottenendo il punteggio massimo per l’offerta tecnica in relazione ai sub criteri C1, C2 e C3, grazie alla proposta di 4.550 interventi complessivi nel triennio. Tuttavia, con determinazione n. 738 del 2 luglio 2024, l’offerta è stata dichiarata anomala e la società esclusa dalla graduatoria, in quanto ritenuta “inattendibile, non affidabile, sproporzionata e non sostenibile”, ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. 50/2016.

Il ricorso proposto da Sicurezza e Ambiente s.p.a. al TAR è stato respinto, e l’appello al Consiglio di Stato si è articolato in sei motivi, tra cui la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., errori nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, nella stima dei costi della manodopera e nella legittimità della procedura di gara. Il Collegio ha ritenuto infondati tutti i motivi di gravame.

In particolare, il Consiglio ha ritenuto legittima la motivazione dell’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, fondata sul criterio C dell’offerta migliorativa, e ha escluso qualsiasi lesione delle garanzie difensive. È stata altresì ritenuta legittima la richiesta di documentazione integrativa da parte del RUP, nonché la durata del sub-procedimento, non essendo previsto alcun termine massimo normativo.

Quanto al merito dell’anomalia, il Collegio ha evidenziato l’incongruenza tra il numero elevato di interventi offerti e le giustificazioni fornite, che si basavano su un numero molto inferiore di interventi effettivamente previsti. Tale discrasia ha determinato un punteggio sproporzionato, ottenuto grazie a un automatismo premiale previsto dalla lex specialis, che non può essere disatteso in sede di verifica. Inoltre, le giustificazioni sui costi della manodopera sono state ritenute inadeguate, in quanto basate su dati incompleti e riferiti a settori non pertinenti, e non hanno tenuto conto degli oneri previdenziali e fiscali.

Infine, il Consiglio ha confermato che, una volta accertata la legittimità dell’esclusione, l’appellante non ha più interesse a contestare la regolarità della gara nel suo complesso, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza amministrativa.

La sentenza ha condannato Sicurezza e Ambiente s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate in 4.000 euro ciascuna, oltre accessori di legge.