La Provincia di Taranto prevale su Ilva: doppio rigetto degli appelli sulle garanzie ambientali per le discariche
Pubblicato il: 6/6/2025
L’Avvocato Angelo Raffaele Cassano ha assistito la società Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria; l’Avvocato Cesare Semeraro ha rappresentato la Provincia di Taranto.
Con le sentenze n. 4442/2025 e n. 4443/2025, pubblicate il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto due distinti appelli proposti da Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, confermando la legittimità dei provvedimenti con cui la Provincia di Taranto aveva rifiutato le garanzie finanziarie presentate dalla società in relazione alle prescrizioni UA5 e UA25, rispettivamente riferite alla gestione post-operativa delle discariche “ex cava Due Mari” e “ex cava Cementir”.
In entrambi i giudizi, Ilva contestava il rigetto delle polizze fideiussorie offerte a copertura degli obblighi ambientali derivanti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni contenute nella nota del Commissario straordinario dell’11 dicembre 2014, recepite dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 1/2015. La società appellante lamentava, tra l’altro, la mancata formazione del silenzio-assenso sull’accettazione delle garanzie, la pretesa irragionevolezza della richiesta di continuità tra i sub-periodi quinquennali di copertura e l’illegittimità della richiesta di garanzie “a prima richiesta”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello. In primo luogo, ha escluso l’applicabilità dell’art. 20 della legge n. 241/1990, in quanto il procedimento di valutazione delle garanzie finanziarie rientra nella materia ambientale, espressamente esclusa dal regime del silenzio-assenso. Inoltre, ha rilevato che la Provincia ha agito tempestivamente, avendo ricevuto le polizze il 1° giugno 2020 e adottato il preavviso di rigetto il 22 giugno successivo.
Quanto alla durata delle garanzie, il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 36/2003, le garanzie post-operative devono coprire un periodo di almeno trent’anni dalla chiusura della discarica. Il frazionamento in sub-periodi quinquennali è ammesso solo se accompagnato dalla possibilità di escussione della garanzia in caso di mancato rinnovo, al fine di evitare soluzioni di continuità che comprometterebbero la tutela ambientale.
Infine, è stata ritenuta legittima la richiesta della Provincia di dotare le garanzie delle caratteristiche proprie delle fideiussioni “a prima richiesta”, in quanto coerente con la finalità pubblica di assicurare l’effettività degli obblighi ambientali. Il Consiglio ha sottolineato che, pur in assenza di una previsione normativa espressa, l’Amministrazione può esigere una garanzia che consenta l’immediata escussione, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale o possibilità di opporre eccezioni.
Le due decisioni, adottate all’esito dell’udienza pubblica del 20 marzo 2025, confermano l’orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela ambientale attraverso l’effettività delle garanzie finanziarie. Ilva s.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi 10.000 euro per ciascun giudizio.