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La Polisanitaria Iodice vince contro l’ASL Caserta sul blocco delle autorizzazioni


Pubblicato il: 6/6/2025

Nel contenzioso, ASL Caserta è affiancata dall'avvocato Antonio Nardone; Polisanitaria Iodice S.p.A. è assistita dall'avvocato Pasquale Marotta.

Con due sentenze gemelle, nn. 4449 e 4450 del 2025, pubblicate il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha rigettato gli appelli proposti dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta contro la Polisanitaria Iodice S.p.A., confermando le decisioni del TAR Campania che avevano annullato i pareri negativi espressi dalla Commissione ASL in merito all’ampliamento della struttura sanitaria privata per l’erogazione di prestazioni cardiologiche in regime ambulatoriale.

La vicenda trae origine dall’istanza presentata dalla Polisanitaria al Comune di Curti il 16 dicembre 2021, volta ad ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della propria struttura. L’ASL Caserta, con pareri del 25 febbraio, 14 marzo e 31 marzo 2022, aveva espresso valutazione negativa, fondata sull’art. 1, comma 237-quater, della legge regionale Campania n. 4/2011, che subordina il rilascio di nuove autorizzazioni al completamento delle procedure di accreditamento previste dalla normativa regionale. La Polisanitaria ha impugnato tali atti dinanzi al TAR Campania, che con sentenza n. 1790/2023 ha accolto il ricorso, ordinando una nuova valutazione dell’istanza.

Nonostante ciò, l’ASL ha reiterato il diniego con un nuovo parere del 28 aprile 2023, anch’esso impugnato e annullato dal TAR con sentenza n. 960/2024. L’ASL ha quindi proposto due distinti appelli al Consiglio di Stato, entrambi respinti.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 impone una valutazione concreta e attuale del fabbisogno sanitario, anche in assenza di un piano regionale formalmente adottato. La mancanza di programmazione regionale non può giustificare un blocco generalizzato delle autorizzazioni, né può essere invocata per negare l’accesso al mercato a nuovi operatori privati. La verifica di compatibilità deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della domanda sanitaria effettiva e dell’offerta esistente, senza che ciò si traduca in una compressione ingiustificata della libertà economica.

Il Collegio ha inoltre chiarito che il parere della ASL, sebbene formalmente non provvedimentale, ha avuto effetti lesivi diretti, determinando l’arresto del procedimento amministrativo. Pertanto, il ricorso proposto dalla Polisanitaria era pienamente ammissibile.

Infine, il Consiglio ha sottolineato che la disposizione regionale invocata dall’ASL (art. 1, co. 237-quater, l.r. n. 4/2011) non può essere interpretata in modo da produrre un blocco assoluto delle nuove autorizzazioni, essendo tale lettura contraria ai principi del diritto eurounitario e alla giurisprudenza consolidata, che impone una valutazione istruttoria puntuale e proporzionata.

Le sentenze, adottate all’udienza del 15 maggio 2025 e redatte dal Cons. Roberto Prossomariti, confermano l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’equilibrio tra programmazione sanitaria e libertà d’impresa, riaffermando il principio secondo cui l’assenza di pianificazione non può paralizzare l’iniziativa privata in ambito sanitario.