Il Consiglio di Stato conferma il rigetto: il GSE prevale su Acciai Speciali Terni nei contenziosi sui certificati bianchi
Pubblicato il: 6/7/2025
Nel contenzioso, Acciai Speciali Terni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Salustri; GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è assistito dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.
Con quattro sentenze pubblicate il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 4454, 4455, 4456 e 4457 del 2025 (RG nn. 3282, 3285, 3286 e 3287 del 2023), ha respinto gli appelli proposti da Acciai Speciali Terni S.p.A. contro il GSE, confermando la legittimità dei provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione (RVC) relative a progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del sistema dei certificati bianchi. Le decisioni, adottate all’udienza del 1° aprile 2025, si fondano su un principio giuridico ormai consolidato: l’addizionalità economica costituisce requisito imprescindibile per l’accesso agli incentivi.
Le controversie riguardavano quattro distinti interventi realizzati presso lo stabilimento siderurgico di Terni: l’ottimizzazione del sistema di aspirazione fumi del treno di laminazione a caldo, la revisione dell’impianto di discagliatura ad acqua, la modifica del sistema di alimentazione delle lame d’acqua e la sostituzione del motore del ventilatore dell’aria comburente con l’aggiunta di un inverter. In ciascun caso, il GSE aveva rigettato le RVC per mancanza di addizionalità economica, ritenendo che i risparmi energetici dichiarati non fossero sufficientemente distinti da quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica o normativa, e che il risparmio economico risultante superasse ampiamente il costo dell’investimento, rendendo l’intervento non meritevole di incentivo.
AST ha contestato tali valutazioni, sostenendo che il sistema dei certificati bianchi premia il risultato in termini di risparmio energetico e non l’investimento in sé, e che l’addizionalità economica non sarebbe prevista dalla normativa di riferimento. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà dei provvedimenti rispetto all’approvazione delle precedenti RVC e delle PPPM, l’omessa considerazione delle osservazioni procedimentali e la violazione del principio del giusto procedimento.
Il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le censure. In particolare, ha ribadito che l’addizionalità economica è un criterio legittimo e coerente con la finalità del sistema incentivante, volto a sostenere solo interventi che non sarebbero stati realizzati in assenza del contributo pubblico. Ha inoltre chiarito che l’approvazione della PPPM e delle precedenti RVC non comporta alcun affidamento tutelabile, trattandosi di fasi distinte del procedimento, e che il GSE conserva in ogni momento il potere di verifica e controllo sulla spettanza degli incentivi.
Quanto alla presunta violazione del principio del contraddittorio, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nei provvedimenti impugnati, che davano atto della mancata produzione documentale richiesta, e ha escluso che si fosse formato il silenzio-assenso, trattandosi di procedimenti soggetti a valutazione tecnica.
Le sentenze confermano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il sistema dei certificati bianchi non può tradursi in un sussidio generalizzato, ma deve essere riservato a interventi realmente innovativi e non economicamente vantaggiosi in assenza dell’incentivo. In ragione della complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono state compensate.