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Respinto il ricorso di Powerlive: confermata la tariffa ridotta per gli impianti idroelettrici “Pietà” e “Biglia”


Pubblicato il: 6/7/2025

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese; Powerlive S.r.l. è affiancata dagli avvocati Stefania Contaldi, Claudio Demaria e Andrea Porro.

Con sentenze nn. 4476 e 4477 del 2025 (RG nn. 5894 e 5895 del 2024) pubblicate il 22 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Powerlive S.r.l. contro i provvedimenti del GSE che avevano riconosciuto una tariffa incentivante pari a 155,00 euro/MWh, anziché 210,00 euro/MWh, per due impianti idroelettrici (“Pietà” e “Biglia”) siti nel comune di Sacile (PN). Le decisioni, adottate all’udienza del 13 maggio 2025, confermano l’interpretazione rigorosa della normativa in materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La vicenda trae origine dalla richiesta di Powerlive di accedere alle più favorevoli tariffe previste dal d.m. 23 giugno 2016, in luogo di quelle meno vantaggiose del d.m. 4 luglio 2019. La società aveva iscritto gli impianti al registro del GSE nel 2020, ottenendo l’assegnazione della tariffa di 210,00 euro/MWh. Tuttavia, la richiesta di accesso agli incentivi è stata presentata solo il 17 febbraio 2023, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa per la presentazione della domanda successiva all’entrata in esercizio, avvenuta il 6 ottobre 2022.

Il GSE ha quindi applicato l’art. 24 del d.m. 2016, richiamato dall’art. 21 del d.m. 2019, attribuendo agli impianti una “data di entrata in esercizio convenzionale” fissata al 18 gennaio 2023. Tale data, essendo successiva all’8 ottobre 2022 (termine prorogato per l’accesso alle tariffe del d.m. 2016), ha comportato l’applicazione della tariffa ridotta prevista dal d.m. 2019.

Powerlive ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, che ha respinto i ricorsi con sentenze n. 8885 e 8689 del 2024. In appello, la società ha sostenuto che la data di entrata in esercizio effettiva (6 ottobre 2022) dovesse prevalere su quella convenzionale ai fini della determinazione della tariffa, e che la normativa non consentirebbe di penalizzare l’operatore con una tariffa inferiore per il solo ritardo nella presentazione della domanda.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tali argomentazioni, ritenendo che la normativa vigente attribuisca piena rilevanza alla data convenzionale anche per l’individuazione della tariffa incentivante. Il Collegio ha evidenziato che il rinvio operato dall’art. 21 del d.m. 2019 all’art. 24 del d.m. 2016 è integrale e generale, e che la ratio della disciplina è quella di evitare un’applicazione ultrattiva del regime più favorevole del 2016 oltre i limiti temporali stabiliti.

Le sentenze confermano l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire certezza e rigore nell’applicazione delle norme sugli incentivi energetici. Le spese del giudizio sono state poste a carico della società appellante, liquidate in 5.000 euro per ciascun procedimento.