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Il Consiglio di Stato conferma il rigetto del ricorso di Elettrosud sul frazionamento degli impianti eolici


Pubblicato il: 6/7/2025

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fienga e Marco Trevisan; Elettrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l. è affiancata dall'avvocato Claudia Molino.

Con sentenza n. 4481 del 2025 (RG n. 2796/2024), il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Elettrosud contro la sentenza del TAR Lazio n. 416/2024, confermando la legittimità dei provvedimenti con cui il GSE aveva negato l’accesso agli incentivi per due impianti eolici onshore nel Comune di Jacurso (CZ), ritenendo sussistente un artato frazionamento.

La vicenda trae origine dai provvedimenti del GSE del novembre 2017, con cui veniva negato l’accesso agli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016 per due impianti eolici da 0,060 MW ciascuno. Il GSE aveva rilevato la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo, di inizio lavori e di entrata in esercizio, nonché la collocazione dei contatori sulla medesima particella catastale, elementi ritenuti indicativi di un’unica iniziativa imprenditoriale frazionata artificiosamente per beneficiare di un regime incentivante più favorevole.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione del GSE. In appello, Elettrosud ha sostenuto che il posizionamento dei contatori non fosse imputabile alla società, ma a scelte tecniche di Enel, e che la normativa non consentisse di considerare l’unicità del nodo di raccolta in caso di impianti connessi in bassa tensione.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le censure, ribadendo che i contatori di misura sono parte integrante dell’impianto e che la loro collocazione sulla stessa particella catastale, unitamente ad altri elementi oggettivi (unicità del soggetto proponente, coincidenza delle date, prossimità fisica), giustifica la qualificazione unitaria dell’iniziativa. È stato inoltre chiarito che il divieto di artato frazionamento ha portata generale e si applica anche agli impianti in bassa tensione.

La sentenza ha confermato la correttezza dell’operato del GSE e ha condannato Elettrosud al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro.