CNEL ottiene una doppia conferma dal Consiglio di Stato: legittima l’esclusione di CIFA e Confservizi dalla rappresentanza delle imprese
Pubblicato il: 6/9/2025
Nel contenzioso, gli avvocati Fabio Cintioli e David Astorre hanno assistito la Confederazione Italiana Federazioni Autonome – CIFA. Gli avvocati Arturo Maresca, Bruno Bitetti e Piermassimo Chirulli hanno rappresentato Confservizi – Confederazione Nazionale dei Servizi Pubblici Locali – Ass.Tra – Utilitalia. Gli avvocati Pasquale Di Iacovo e Gandolfo Maurizio Ballistreri hanno assistito la U.N.S.I.C. – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. L’avvocato Avilio Presutti ha rappresentato Confapi. L’avvocato Marcello Clarich ha difeso Confetra. Gli avvocati Giovanni Izzo e Claudio Cataldi hanno assistito Confprofessioni. L’avvocato Andrea Di Porto ha rappresentato Confcommercio e Conftrasporto, quest’ultima anche con l’avvocato Paolo Cavallari. L’avvocato Leopoldo Facciotti ha difeso Confartigianato, CNA e Casartigiani.
Con le sentenze n. 04500/2025 e n. 04518/2025, entrambe pubblicate il 23 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto i ricorsi in appello proposti rispettivamente da CIFA e da Confservizi, confermando la legittimità dei decreti del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2023 con cui era stata esclusa la loro designazione tra i rappresentanti della categoria “imprese” nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) per il quinquennio 2023-2028.
Le due decisioni, pur riferite a soggetti distinti, affrontano una medesima questione giuridica: la corretta applicazione del criterio della “maggiore rappresentatività” previsto dall’art. 4 della legge n. 936 del 1986, quale unico parametro per la selezione delle organizzazioni legittimate a designare i componenti del CNEL. Entrambe le Confederazioni appellanti lamentavano l’erronea valutazione della propria rappresentatività da parte della Presidenza del Consiglio, sostenendo di essere state escluse nonostante una consistenza numerica e una diffusione territoriale superiori rispetto ad alcune delle organizzazioni ammesse.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze, ribadendo che la normativa vigente attribuisce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione comparativa degli indici di rappresentatività, che non può essere sindacata se non nei limiti della manifesta irragionevolezza. In particolare, è stato chiarito che la rappresentatività non può essere desunta da criteri meramente aritmetici, ma deve essere valutata in modo complessivo, tenendo conto anche della qualità degli interessi rappresentati, della partecipazione alla contrattazione collettiva e della diffusione territoriale.
Nel caso di CIFA, il Collegio ha escluso che la costituzione di enti bilaterali potesse costituire elemento autonomo di rappresentatività, trattandosi di organismi paritetici con soggettività distinta e funzione attuativa dei contratti collettivi. Inoltre, è stato rilevato che, pur vantando una maggiore consistenza numerica rispetto ad alcune organizzazioni ammesse, CIFA presentava una minore diffusione territoriale e un numero inferiore di contratti collettivi sottoscritti.
Quanto a Confservizi, il Consiglio ha ritenuto non irragionevole la scelta dell’Amministrazione di non attribuire un seggio a un’organizzazione rappresentativa di un settore specifico, come quello dei servizi pubblici locali, in assenza di un obbligo normativo di garantire una rappresentanza settoriale all’interno del CNEL. È stato altresì escluso che la mancata assegnazione di un seggio configurasse una violazione del principio di pluralismo, essendo la composizione dell’organo già sufficientemente diversificata.
In entrambi i casi, il Consiglio ha riconosciuto la congruità e la completezza della motivazione dei provvedimenti impugnati, ritenendoli immuni da vizi di illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni trattate.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
David Astorre - Cintioli & Associati
Fabio Cintioli - Cintioli & Associati
Marcello Clarich - Clarich Studio Legale
Claudio Cataldi - CS Legal
Pasquale Di Iacovo - Di Iacovo Pasquale
Andrea Di Porto - Di Porto Studio Legale
Leopoldo Facciotti - Facciotti Leopoldo
Giovanni Izzo - IPG Law Firm
Piermassimo Chirulli - Luciani Studio Legale
Arturo Maresca - Maresca, Morrico, Boccia & Associati
Bruno Bitetti - Massimo Malena & Associati
Avilio Presutti - Presutti Avilio