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Winderg ottiene l’autorizzazione unica: il Consiglio di Stato dichiara improcedibile l’appello di Millek contro il parere ambientale regionale


Pubblicato il: 6/9/2025

Nel contenzioso, Millek S.r.l. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Castaldi e Donatello Genovese; Winderg S.r.l. è assistita dagli avvocati Mario Bucello e Simona Viola.

Con sentenza n. 04503/2025, pubblicata il 23 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla società Millek s.r.l. contro la sentenza del TAR Basilicata n. 353/2023, che aveva respinto il ricorso avverso la determinazione dirigenziale n. 23BD.2022/D.00501 dell’8 giugno 2022, con cui la Regione Basilicata aveva espresso parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto eolico “Santo Stefano” proposto dalla società Winderg s.r.l.

La vicenda trae origine dalla contestazione, da parte della società Millek, della legittimità del procedimento di screening ambientale condotto dalla Regione Basilicata per due impianti eolici proposti da Winderg, rispettivamente denominati “Santo Stefano” e “San Rocco”, ciascuno di potenza pari a 29,4 MW. Secondo Millek, i due progetti, pur formalmente distinti, avrebbero dovuto essere considerati unitariamente, superando così la soglia di 30 MW prevista per la competenza statale in materia di VIA, in quanto localizzati in aree contigue, riconducibili al medesimo soggetto proponente, con punto di connessione comune e interferenze territoriali con il progetto “Perillo Soprano” della stessa Millek.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Basilicata ha rilasciato alla Winderg, con determinazione n. 23BE.2024/D.01865 del 17 dicembre 2024, l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione dell’impianto “Santo Stefano”, concludendo così il procedimento amministrativo con un atto definitivo e autonomo. Tale autorizzazione, adottata all’esito di una conferenza di servizi e fondata su una istruttoria complessa e aggiornata, ha reso privo di interesse l’appello proposto da Millek, che mirava esclusivamente all’annullamento del parere endoprocedimentale di non assoggettabilità alla VIA.

Il Collegio ha chiarito che tra il parere impugnato e l’autorizzazione unica non sussiste un rapporto di presupposizione tale da determinare un effetto caducante automatico, bensì un collegamento che comporta, al più, una invalidità derivata. Pertanto, eventuali vizi del parere ambientale possono essere fatti valere solo mediante impugnazione del provvedimento finale, che nel caso di specie non è stato oggetto di gravame. Inoltre, la sopravvenuta autorizzazione unica ha definitivamente regolato l’assetto degli interessi pubblici e privati coinvolti, rendendo inammissibile ogni ulteriore contestazione limitata agli atti intermedi.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese del giudizio in ragione della peculiarità della questione trattata.