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La Provincia di Bergamo non risarcirà Biofactory: il Consiglio di Stato respinge l’appello per danno da diniego ambientale


Pubblicato il: 6/9/2025

Nel contenzioso, Biofactory S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons e Carlo Maria Tanzarella; la Provincia di Bergamo è assistita dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava.

Con sentenza n. 04507/2025, pubblicata il 23 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto dalla società Biofactory S.p.A. contro la sentenza del TAR Lombardia – Brescia n. 1314/2022, confermando il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della Provincia di Bergamo per l’illegittima archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo a un progetto industriale da realizzarsi nel Comune di Telgate.

La vicenda trae origine da due determinazioni provinciali (n. 396 del 22 febbraio 2013 e n. 10593 del 28 gennaio 2014) con cui era stata disposta l’archiviazione del procedimento di screening ambientale per un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, motivata dalla presenza di un “agrinido” a distanza inferiore al limite di 1000 metri previsto per i “siti sensibili” dalla normativa regionale. Tali provvedimenti erano stati annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2447/2020, che aveva escluso l’applicabilità della disciplina delle distanze alle aziende agricole che svolgano attività agrituristiche, comprese quelle di tipo educativo come gli agrinidi.

Sulla base di tale annullamento, Biofactory aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti, quantificati in oltre 21 milioni di euro tra costi aggiuntivi per l’adeguamento dell’impianto esistente a Calcinate, mancati guadagni e perdita di valore del terreno di Telgate. In subordine, era stata avanzata domanda per la perdita di chance.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, rilevando che l’annullamento del provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessario dimostrare la spettanza del bene della vita, il nesso causale, il danno e la colpa dell’amministrazione. Nel caso di specie, il giudizio prognostico sull’esito favorevole del procedimento di screening ambientale non poteva dirsi soddisfatto, poiché l’istruttoria era stata interrotta prima della sua conclusione e non vi era alcuna certezza che il progetto sarebbe stato approvato. Inoltre, l’istanza di autorizzazione ex art. 208 del Codice dell’ambiente non era mai stata presentata, rendendo del tutto ipotetico l’esito favorevole dell’intero iter autorizzativo.

Quanto alla colpa dell’amministrazione, il Collegio ha escluso che l’errore interpretativo commesso dalla Provincia fosse inescusabile, evidenziando la complessità del quadro normativo e l’assenza, all’epoca dei fatti, di orientamenti giurisprudenziali consolidati. La tesi seguita dalla Provincia, sebbene poi smentita, era comunque plausibile e sostenuta anche dal TAR in primo grado.

Infine, anche la domanda di risarcimento per perdita di chance è stata respinta, in quanto non è stata dimostrata una possibilità seria e concreta di conseguire il risultato utile, né la condotta dell’amministrazione è risultata imputabile a titolo di colpa.

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado e condannato la società Biofactory al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Bergamo, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge.