Ricciardello e Mancusi vincono in appello: illegittima l’aggiudicazione a Italia Opere per il V lotto della S.P. Oraziana
Pubblicato il: 6/10/2025
Nel contenzioso, Italia Opere S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gianluca Caporaso; Ricciardello Costruzioni S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno.
Con sentenza n. 04526/2025, pubblicata il 23 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello proposto da Italia Opere S.p.A. avverso la sentenza del TAR Basilicata n. 532/2024, confermando l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta dalla Provincia di Potenza in favore del RTI Italia Opere per l’appalto integrato relativo al V lotto della S.P. “Oraziana”.
La controversia ha riguardato l’ammissibilità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante per sanare irregolarità nella dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI, in particolare con riferimento alla ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori e alla corrispondenza con le attestazioni SOA possedute dalle imprese mandanti. Il TAR aveva ritenuto che la stazione appaltante avesse illegittimamente consentito una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, e annullato l’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, chiarendo che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare elementi essenziali dell’offerta, come la ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese del raggruppamento, che devono essere coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti e dichiarati al momento della partecipazione. La rimodulazione delle quote operata in sede di soccorso istruttorio ha rappresentato una sostituzione inammissibile della dichiarazione originaria, alterando la par condicio tra i concorrenti.
Il Collegio ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione l’istituto dell’incremento del quinto, rilevando che le imprese mandanti non possedevano le qualificazioni minime richieste per accedervi. Ha altresì respinto l’argomento secondo cui la mancata esclusione avrebbe evitato la perdita del finanziamento, ribadendo che il principio del risultato non può prevalere sul rispetto delle regole di gara e della concorrenza.
In conclusione, l’appello è stato rigettato e Italia Opere è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti appellate, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

