Accolto il ricorso di Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes S.p.A. per l'annullamento del decreto di determinazione dei tetti di spesa per l'ospedalità convenzionata
Pubblicato il: 6/10/2025
Nel contenzioso, Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes S.p.A. è affiancata dall'avvocato Arturo Umberto Meo; Regione Campania è assistita dall'avvocato Rosaria Saturno; ASL Napoli 3 Sud è difesa dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini.
Con due sentenze gemelle, n. 04539/2025 e n. 04540/2025, pubblicate il 23 maggio 2025 (RG n. 8348/2024 e n. 8352/2024), il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto i ricorsi per ottemperanza proposti dalla Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes S.p.A., ordinando alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud di dare esecuzione ai giudicati formatisi sulle precedenti sentenze n. 4961/2023 e n. 4957/2023, relative all’annullamento dei decreti commissariali n. 8/2016 e n. 89/2016, con cui erano stati fissati i tetti di spesa per l’ospedalità convenzionata per gli esercizi 2015/2016 e 2016/2017.
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dall’ASL Napoli 3 Sud, che aveva invocato il difetto di giurisdizione e la clausola di salvaguardia contenuta nei contratti stipulati con la struttura sanitaria. Il Consiglio ha chiarito che l’azione proposta attiene all’esecuzione di un giudicato amministrativo, che impone una nuova istruttoria e un rinnovato esercizio del potere amministrativo, emendato dai vizi accertati in sede di cognizione. La clausola di salvaguardia non può paralizzare l’efficacia del giudicato, né impedire l’esercizio della giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza.
Nel merito, il Consiglio ha ribadito che l’annullamento dei decreti commissariali è stato disposto per difetto di istruttoria, in quanto la Regione non aveva coordinato i tetti di spesa con il fabbisogno effettivo alla base dell’accreditamento dei posti letto. La tesi della Regione, secondo cui l’annullamento avrebbe inciso solo sull’importo massimo e non sui contratti stipulati, è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento annullato costituiva atto presupposto del contratto stesso.
Il Collegio ha infine stigmatizzato l’inerzia delle amministrazioni resistenti, che non hanno dato seguito al giudicato, rifiutando aprioristicamente di esercitare nuovamente il potere amministrativo. Ha quindi ordinato alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione delle sentenze, previa adeguata istruttoria, e le ha condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.000 euro.