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Cassazione: l’Agenzia delle Entrate vince contro Intesa Sanpaolo sul rimborso IVA per oneri generali del servizio elettrico


Pubblicato il: 5/27/2025

Nel contenzioso, Intesa San Paolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.

Con sentenza n. 13338/2025, pubblicata il 19 maggio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (RG n. 5280/2024), ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte (sentenza n. 369/2023), che aveva riconosciuto a Intesa Sanpaolo il diritto al rimborso dell’IVA versata in rivalsa per l’anno 2018, in relazione agli oneri generali del servizio elettrico (OGSE).

La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso originario della banca. Il punto centrale della decisione riguarda la legittimazione sostanziale ad agire per il rimborso dell’IVA indebitamente versata. Secondo la Cassazione, solo il soggetto passivo d’imposta, ossia il fornitore/prestatore, può richiedere il rimborso all’Erario. Il cessionario o committente, anche se ha versato l’IVA in regime di split payment, non è parte del rapporto tributario e può agire solo nei confronti del fornitore, salvo casi eccezionali in cui il rimborso sia impossibile o eccessivamente difficile.

La Corte ha ribadito che lo split payment non altera la qualifica di debitore d’imposta, che resta in capo al fornitore, e che la rivalsa IVA ha natura civilistica. Ha inoltre escluso che gli OGSE siano incompatibili con il diritto dell’Unione, negando quindi la possibilità di invocare una “legittimazione straordinaria” per agire direttamente contro l’Erario.

La Cassazione ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato Intesa Sanpaolo al pagamento di 20.000 euro per le spese del giudizio di legittimità.