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AE vince contro Humanitas Mirasole sull’IVA per oneri generali del servizio elettrico


Pubblicato il: 5/27/2025

Nel contenzioso, Humanitas Mirasole S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.

Con due sentenze gemelle, n. 13340/2025 e n. 13343/2025, pubblicate il 19 maggio 2025 (RG n. 8158/2024 e n. 2991/2024), la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha accolto i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate contro le decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenze n. 3022/2023 e n. 2181/2023), che avevano riconosciuto a Humanitas Mirasole il diritto al rimborso dell’IVA versata in rivalsa per gli anni 2017-2019, in relazione agli oneri generali del servizio elettrico (OGSE).

La Suprema Corte ha cassato entrambe le sentenze impugnate, dichiarando inammissibili i ricorsi originari della società. Il punto centrale delle decisioni riguarda la legittimazione sostanziale ad agire per il rimborso dell’IVA indebitamente versata. Secondo la Cassazione, solo il soggetto passivo d’imposta, ossia il fornitore/prestatore, può richiedere il rimborso all’Erario. Il cessionario o committente, anche se ha versato l’IVA in via di rivalsa, non è parte del rapporto tributario e può agire solo nei confronti del fornitore, salvo casi eccezionali in cui il rimborso sia impossibile o eccessivamente difficile.

La Corte ha ribadito che la rivalsa IVA ha natura civilistica e non determina un rapporto diretto tra cessionario e fisco. Ha inoltre escluso che gli OGSE siano incompatibili con il diritto dell’Unione, negando quindi la possibilità di invocare una “legittimazione straordinaria” per agire direttamente contro l’Erario.

Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Humanitas Mirasole è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: 7.600 euro per ciascuna causa.