Il Consiglio di Stato dà ragione a Fastweb: bocciata la soglia AGCOM dello 0,17%
Pubblicato il: 5/27/2025
L’Avvocato Francesco Saverio Cantella, insieme agli Avvocati Marco D’Ostuni, Filippo Lattanzi e Marco Zotta, ha assistito Telecom Italia S.p.A. Gli Avvocati Matteo Orsingher ed Elisabetta Pistis hanno difeso Fastweb S.p.A. Gli Avvocati Fabio Merusi, Alessandro Boso Caretta e Fabio Cintioli hanno rappresentato Vodafone Italia S.p.A. Gli Avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi hanno assistito Wind Tre S.p.A.
Con la sentenza n. 4549/2025, pubblicata il 26 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto gli appelli proposti da AGCOM e da Telecom Italia S.p.A., confermando le sentenze del TAR Lazio n. 2047/2022 e n. 1964/2022 che avevano accolto i ricorsi di Fastweb e Wind Tre avverso la delibera AGCOM n. 18/21/CIR. Tale delibera aveva disposto la ripartizione del costo netto del servizio universale (CNSU) per gli anni 1999-2009, imponendo un obbligo contributivo a carico degli operatori di telecomunicazione, inclusi quelli mobili.
Il nodo centrale della controversia ha riguardato la legittimità del criterio adottato da AGCOM per valutare l’iniquità dell’onere gravante su Telecom Italia, gestore designato del servizio universale. In particolare, l’Autorità aveva utilizzato un indicatore finanziario, il rapporto CNSU/EBITDA, fissando una soglia di iniquità soggettiva pari allo 0,17%. Secondo AGCOM, il superamento di tale soglia avrebbe giustificato la ripartizione dell’onere tra gli altri operatori.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure sollevate in primo grado, confermando che la soglia dello 0,17% non era adeguatamente motivata e risultava arbitraria. La Corte ha evidenziato che l’Autorità non ha fornito una giustificazione concreta e specifica della soglia adottata, né ha dimostrato che tale valore rappresentasse un onere eccessivo per Telecom Italia in relazione alla sua capacità economico-finanziaria. È stato altresì rilevato che l’indicatore era stato ricavato ex post, sulla base di una mera ricognizione storica, senza predeterminazione di criteri generali e impersonali, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-273/23 del 19 settembre 2024).
Il Collegio ha inoltre escluso che la precedente giurisprudenza potesse impedire ad AGCOM di riesercitare il proprio potere regolatorio, purché fondato su presupposti nuovi e distinti rispetto al criterio della sostituibilità fisso/mobile, già dichiarato inidoneo. Tuttavia, ha ribadito che anche il nuovo criterio adottato (pressione concorrenziale e impatto finanziario) doveva essere sorretto da un’istruttoria completa e da una motivazione coerente, elementi che nel caso di specie sono risultati carenti.
La sentenza ha anche chiarito che la normativa nazionale non richiede la dimostrazione della sostituibilità tra servizi fissi e mobili per imporre l’obbligo contributivo agli operatori mobili, ma impone comunque il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e obiettività. In mancanza di una motivazione adeguata sull’iniquità dell’onere, la delibera AGCOM è stata ritenuta illegittima.
Infine, il Consiglio di Stato ha dichiarato irrilevanti gli appelli incidentali proposti da Wind Tre e Vodafone, confermando integralmente le decisioni del TAR. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Roberto Santi - Caravita di Toritto & Associati
Marco D'Ostuni - Chiomenti
Fabio Cintioli - Cintioli & Associati
Marco Zotta - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Alessandro Boso Caretta - DLA Piper
Francesco Saverio Cantella - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Filippo Lattanzi - Lattanzi Cardarelli Avvocati
Fabio Merusi - Merusi - Toscano Studio Legale Associato
Matteo Orsingher - Orsingher Ortu - Avvocati Associati
Elisabetta Pistis - Orsingher Ortu - Avvocati Associati