Coopservice confermata aggiudicataria: il Consiglio di Stato respinge l’appello di Markas
Pubblicato il: 6/11/2025
Nel contenzioso, l'Avvocato Pietro Adami ha assistito Markas S.r.l., l'Avvocato Vittorio Miniero ha rappresentato I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, l'Avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano ha difeso Coopservice Soc. Coop. P. A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 04586/2025 e N. 08276/2024, ha respinto il ricorso principale presentato da Markas S.r.l. contro l’I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane e Coopservice Soc. Coop. P.A., riguardante l’aggiudicazione della gara per il servizio di pulizie e sanificazione.
La vicenda ha avuto origine dall’aggiudicazione, da parte di I.P.A.V., del servizio di pulizie alla associazione temporanea di imprese fra Coopservice e Consorzio Innova, per un valore complessivo di € 6.974.225,00, per un contratto di 60 mesi. Markas, in qualità di gestore uscente, ha impugnato il decreto di aggiudicazione sostenendo l’anomalia dell’offerta di Coopservice per costi di manodopera ritenuti inadeguati.
Il TAR del Veneto aveva respinto il ricorso di Markas ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione dei principi di congruità, affidabilità e parità di trattamento nella valutazione da parte della stazione appaltante. Secondo il TAR e confermato dal Consiglio di Stato, Coopservice aveva fornito giustificazioni adeguate riguardo al costo della manodopera e al tasso di assenteismo, che risultava inferiore ai valori medi indicati nelle tabelle ministeriali.
Markas, nel suo appello, ha contestato la corretta valutazione da parte della stazione appaltante, richiamando presunti errori di calcolo e sottostime nei costi preposti. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che non vi è stata alterazione dell’offerta in sede di verifica di anomalia, e che il costo della manodopera indicato era congruo rispetto al compenso previsto dal CCNL.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la correttezza della sentenza di primo grado, evidenziando che ogni profilo di incongruenza non risultava idoneo a giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione, e ha respinto l’eccezione di irricevibilità sull’appello per ritardi nella tempestiva impugnazione. Sono state inoltre condannate le spese processuali a carico di Markas a favore di I.P.A.V. e Coopservice.
In sintesi, la decisione ha rafforzato l’interpretazione secondo cui la verifica di congruità del costo di manodopera e i dettagli operativi presentati da una ditta aggiudicataria sono ritenuti sufficienti se non presentano evidenti incongruenze, nonostante le contestazioni di concorrenti a seguito dell’esito della gara.