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Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della rimodulazione degli incentivi: respinto l’appello dell’Interporto di Trieste


Pubblicato il: 6/11/2025

L'Avvocato Cesare Mainardis ha assistito Interporto di Trieste s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04611/2025 del 1° aprile 2025, ha respinto il ricorso proposto da Interporto di Trieste s.p.a. contro la sentenza del TAR Lazio, n. 13188 del 17 ottobre 2022, relativa alle modalità di liquidazione degli incentivi per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Interporto di Trieste, una società a partecipazione pubblica, aveva contestato vari provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico e del G.S.E. in merito alla riduzione delle tariffe incentivanti a seguito dell'intervento normativo contenuto nel d.l. 91/2014 e successive modifiche.

In primo grado, il TAR ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardante la compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario. La Corte ha stabilito che la normativa italiana non ostava alla possibilità di rimodulare gli incentivi già previsti a favore di sostegni precedentemente concessi, ma non ancora erogati.

Nella successiva fase di appello, Interporto ha ribadito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della L. 164/2014, sottolineando che l'esclusione degli organismi di diritto pubblico dalla disciplina agevolativa prevista per gli enti locali e le scuole violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione, poiché ha evidenziato come la disposizione legislativa mira a tutelare specifiche categorie di soggetti, legittimando quindi una differenziazione di trattamento basata su ragioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Stato ha concluso che non vi è lesione del principio di uguaglianza, ritenendo così di respingere l'appello proposto da Interporto di Trieste. Pertanto, la sentenza del TAR rimane confermata, con una disposizione che non prevede spese a carico delle amministrazioni non costituite.