GSE ottiene la conferma della rimodulazione degli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 6/12/2025
L'avvocato Giancarlo Turri ha assistito la Società Albatross s.r.l. Gli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando hanno rappresentato la Società Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) s.p.a.
Con la sentenza n. 4632/2025 (RG n. 3033/2025), pubblicata il 27 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto integralmente l’appello presentato da Albatross s.r.l. avverso la decisione del TAR Lazio n. 2832/2023, confermando la legittimità della rimodulazione della tariffa incentivante decisa dal Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) s.p.a. per un impianto fotovoltaico sito a Bagnolo Mella (BS).
La controversia aveva ad oggetto il provvedimento con cui G.S.E. aveva modificato il riconoscimento dell’incentivo aggiuntivo (5 centesimi di euro/kWh) previsto dall’art. 14, comma 1, lett. c) del d.m. 5 maggio 2011, per la sostituzione di coperture in eternit/amianto, contestando che la superficie di eternit effettivamente rimossa fosse inferiore a quella su cui erano stati installati i moduli fotovoltaici.
Elementi giuridici chiave del caso sono: l’interpretazione dell’art. 14 del d.m. 5 maggio 2011, che consente l’incentivo maggiorato solo in caso di installazione dei moduli "in sostituzione di coperture" in eternit/amianto, ritenendo irrilevanti ai fini del computo le bonifiche riguardanti controsoffitti o sottocoperture; l’applicazione rigorosa delle Regole applicative del G.S.E., in particolare il requisito che la superficie di eternit rimossa coincida almeno al 90% con quella dove vengono installati i pannelli, tenuto conto di una tolleranza massima del 10%. Il divieto di parcellizzazione della copertura dell’edificio: la domanda di incentivo era riferita all'intero tetto quale unità, per cui non è stato ammesso un calcolo su singole falde a posteriori.
Sulla base di questi presupposti il Consiglio di Stato ha rilevato che, anche considerando la maggiore superficie ammessa dalla tolleranza, l’area di eternit smaltita (1.535 mq) risulta comunque inferiore a quella coperta dai pannelli (3.517,31 mq). Il Collegio ha valorizzato la ratio ambientale dell’incentivo, finalizzato alla sostituzione effettiva delle coperture nocive con pannelli fotovoltaici.
Le censure di Albatross s.r.l. sono state giudicate infondate: la tesi secondo cui era possibile considerare solo alcune porzioni ("tetti 4 e 5") non è stata accolta perché la domanda originaria riguardava la copertura globale, e in ogni caso non vi era corrispondenza tra le aree bonificate e quelle di installazione. Non sono state accolte nemmeno le doglianze relative alle modalità di calcolo e alla presunta integrazione postuma della motivazione da parte di G.S.E., ritenendo invece il riferimento normativo pacifico e l’istruttoria sufficientemente chiara.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermato la decadenza dall'incentivo maggiorato e disposto la compensazione delle spese di lite, attestando il ruolo cruciale del requisito di "sostituzione" integrale o quasi integrale delle coperture ai fini del riconoscimento della premialità.