Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero delle Imprese contro Elemedia
Pubblicato il: 6/12/2025
L'Avvocato Giovanni Mangialardi ha rappresentato Elemedia S.p.A.; gli Avvocati Carmelo Stefanelli e Pietro Fenech hanno rappresentato congiuntamente Domina S.C.R.L. e Publi Media Italia S.r.l. intervenienti ad adiuvandum.
Con la sentenza n. 4641/2025 (n. 2786/2024 REG.RIC.), pubblicata il 28 maggio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto l’appello presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro Elemedia S.p.A., riformando così la precedente sentenza n. 4070/2024 del TAR Lazio (Sezione Quarta).
Il contenzioso era iniziato a seguito del rigetto da parte del Ministero della richiesta di Elemedia di trasferire un impianto radiofonico dalla sede originaria di Martina Franca a Porto Cesareo. Il Ministero aveva motivato il diniego sul presupposto che l’impianto, sebbene censito e concessionato negli anni Novanta, risultava inattivo da tempo. Il TAR Lazio, in primo grado, aveva accolto il ricorso di Elemedia, ritenendo che la normativa di riferimento (art. 28 d.lgs. 177/2005) non esigesse l’effettiva operatività dell’impianto ai fini del trasferimento.
Il Consiglio di Stato, sovvertendo la decisione di primo grado, ha invece dato rilievo proprio all’elemento della continuità operativa dell’impianto. Richiamando la recente propria pronuncia n. 5440/2024 – relativa a una controversia analoga tra le stesse parti – i giudici hanno affermato che la disposizione normativa invocata (art. 28 d.lgs. 177/2005) può essere invocata esclusivamente per impianti non solo regolarmente censiti e concessionati, ma anche effettivamente funzionanti.
La ratio della disciplina è, infatti, quella di consentire modifiche, ottimizzazioni e trasferimenti connessi alla razionalizzazione dello spettro radio e alla necessità di evitare sovrapposizioni o interferenze, e non avrebbe senso – secondo i giudici – includere impianti da lungo tempo inattivi. Nel caso di specie, l’impianto in questione non risultava operativo almeno dal 1993 e la concessione rilasciata nel 1994 aveva durata biennale senza rinnovo successivo; l’autorizzazione del 2002 era stata ricognitiva dei requisiti giuridico-amministrativi e non concreta riattivazione tecnica dell’impianto.
Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio procedimentale (art. 10-bis legge n. 241/1990) il Consiglio di Stato ha escluso l’illegittimità del provvedimento ministeriale sul punto, evidenziando che, trattandosi di atto vincolato per assenza dei presupposti (inattività ormai accertata), l’omissione non ne inficiava la legittimità sostanziale.
La decisione, che si pone in linea con la più recente giurisprudenza in materia, sottolinea la necessità che i trasferimenti di impianti radiofonici siano richiesti e autorizzati soltanto per strutture effettivamente operative e non semplicemente "esistenti sulla carta". Per la particolare natura della controversia, le spese di lite sono state compensate.