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Dussmann Service ottiene la riforma della sentenza sulla giurisdizione nella revisione prezzi degli appalti pubblici


Pubblicato il: 6/12/2025

Gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Dussmann Service s.r.l. nei contenziosi.

Con sentenze pubblicate il 28 maggio 2025 (nn. 4655, 4659, 4660, 4662, 4663, 4664, 4666, 4670, 4671 e 4672/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto integralmente gli appelli proposti da Dussmann Service S.r.l., annullando le decisioni del TAR Toscana che avevano declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria. Le controversie riguardavano il riconoscimento del diritto alla revisione dei corrispettivi contrattuali maturati nell’ambito della convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione degli immobili scolastici.

Le clausole contrattuali oggetto del contendere, in particolare l’art. 10, comma 5, della convenzione e l’art. 9.4 del capitolato tecnico, rinviano espressamente all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo che i corrispettivi dovuti al fornitore siano soggetti a revisione sulla base di un’istruttoria fondata sui dati ISTAT o, in mancanza, sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con le modalità indicate nel capitolato tecnico. Le amministrazioni resistenti avevano eccepito che, trattandosi di clausole contrattuali dettagliate e vincolanti, la pretesa dell’appaltatore si configurasse come una mera domanda di adempimento contrattuale, da devolversi alla giurisdizione ordinaria.

Il Consiglio di Stato ha invece affermato che la controversia rientra pienamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del Codice del processo amministrativo. Tale disposizione devolve alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Il Collegio ha chiarito che la giurisdizione esclusiva non può essere subordinata alla verifica della natura autoritativa del potere esercitato dall’amministrazione, poiché ciò contrasterebbe con l’art. 103 della Costituzione e con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo. È stato inoltre ribadito che la clausola contrattuale in questione è pienamente ricognitiva dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, e che la revisione prezzi implica comunque l’attivazione di un procedimento amministrativo istruttorio, nel quale l’amministrazione conserva un margine di valutazione, anche se vincolato a parametri oggettivi.

Il Consiglio ha sottolineato che la funzione principale del meccanismo revisionale è quella di salvaguardare l’interesse pubblico alla qualità dei servizi e alla sostenibilità economica dei contratti, evitando che l’eccessiva onerosità sopravvenuta comprometta l’esecuzione delle prestazioni. Tale funzione, esercitata attraverso moduli procedimentali e provvedimentali, implica un intreccio inestricabile tra diritti soggettivi e interessi legittimi, giustificando la devoluzione alla giurisdizione amministrativa.

Le sentenze hanno inoltre disatteso l’orientamento restrittivo espresso da alcune decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la giurisdizione amministrativa sussisterebbe solo quando la clausola di revisione lasci spazio a una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale impostazione non sia applicabile quando, come nel caso di specie, la clausola contrattuale è espressamente modellata sull’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Infine, è stato ribadito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre non solo l’an della pretesa revisionale, ma anche il quantum, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele giurisdizionali e al fine di evitare la frammentazione del contenzioso tra diversi plessi giurisdizionali. In tal senso, il Consiglio ha richiamato anche l’ordinanza n. 2160/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Le decisioni del Consiglio di Stato rappresentano un importante consolidamento giurisprudenziale in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici, riaffermando il ruolo centrale del giudice amministrativo nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.