Pro-Gest ottiene ulteriore riduzione delle sanzioni antitrust per il cartone ondulato
Pubblicato il: 6/12/2025
Gli Avvocati Veronica Pinotti e Martino Sforza hanno assistito Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A., e Trevikart S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 4677/2025 (ricorso n. 5914/2024), ha accolto in parte il ricorso presentato da Pro-Gest S.p.A. e società collegate, disponendo un’ulteriore riduzione delle sanzioni antitrust comminate per la partecipazione a intese nel mercato del cartone ondulato.
La vicenda trae origine dal procedimento AGCM n. 27849 del 2019, che concludeva per l’esistenza di intese restrittive della concorrenza nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato, con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di ingente valore alle società ricorrenti. In seguito, la Sezione VI del Consiglio di Stato, nel 2023, accoglieva parzialmente il ricorso delle imprese, limitatamente ai criteri di quantificazione della sanzione – riconoscendo la necessità di graduare la stessa tenendo conto del livello di coinvolgimento di ciascuna impresa e delle misure di compliance adottate.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in ottemperanza a detta sentenza, rideterminava le sanzioni con il provvedimento n. 31085/2024, distinguendo il grado di partecipazione dei singoli operatori tra pieno e medio e applicando specifiche riduzioni. Le imprese ricorrenti hanno tuttavia lamentato il mancato riconoscimento di un adeguato sconto ulteriore per l’adozione effettiva di un programma di compliance antitrust, ritenendo insufficiente la riduzione del 5% applicata.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il programma di compliance adottato da Pro-Gest e comunicato tempestivamente, oltre ad aver favorito l’emersione delle condotte oggetto della domanda di clemenza, giustificava un’ulteriore riduzione della sanzione amministrativa. Il Collegio, esercitando poteri di giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a., ha pertanto disposto l’incremento dello sconto dal 5% al 10%.
Sotto il profilo giuridico, la pronuncia valorizza il principio secondo cui la quantificazione della sanzione antitrust, disciplinata dall’art. 15 della legge n. 287/1990 e dalle Linee Guida AGCM del 2014, deve tener conto della gravità e durata dell’infrazione, del coinvolgimento effettivo delle imprese, e delle misure di prevenzione e attenuazione delle condotte.
La sentenza ribadisce, inoltre, che la funzione deterrente della sanzione non può essere sacrificata, e che i profili oggettivi relativi agli effetti dell’intesa sul mercato devono essere valutati congiuntamente alle circostanze soggettive di ciascun operatore. Peraltro, la decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato presso la stessa VI Sezione, volto a modulare le sanzioni in senso più aderente alle condotte e alle misure proattive delle imprese sanzionate.
Per effetto della pronuncia, le sanzioni a carico del gruppo Pro-Gest sono ulteriormente ridotte e le spese di giudizio compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca.

