Roma Capitale ottiene il rigetto dell’appello Co.Ge.San sulle domande risarcitorie per ritardo amministrativo
Pubblicato il: 6/13/2025
Gli avvocati Stefano Gattamelata e Francesca Romana Feleppa hanno assistito Co.Ge.San. Costruzioni Generali Santarelli S.p.A. L’avvocato Enrico Maggiore ha rappresentato Roma Capitale.
Con sentenza n. 4685/2025 (RG n. 2762/2023), pubblicata il 29 maggio 2025, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Co.Ge.San. Costruzioni Generali Santarelli S.p.A. contro Roma Capitale, confermando la decisione di primo grado del TAR Lazio n. 11995/2022.
La vicenda nasceva dall’inerzia di Roma Capitale nella conclusione del procedimento relativo all’“accordo di programma ex art. 34 T.U.E.L. loc. Santa Palomba”, in cui la società aspirava a realizzare edilizia residenziale con cessione di alloggi al Comune per fronteggiare l’emergenza abitativa. Dopo un’irrisoluta fase amministrativa e il rigetto delle istanze della società, Co.Ge.San. aveva agito in giudizio, chiedendo tra l’altro il risarcimento del danno sia da provvedimento illegittimo che da ritardo.
Il Consiglio di Stato esamina due principali doglianze: la mancata valutazione del danno da ritardo, anche nel caso di attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa, e la mancata considerazione di un danno da “contatto sociale qualificato” per la violazione dei principi di correttezza, buona fede e affidamento. Su entrambi i punti, il Collegio conferma la posizione del giudice di primo grado, richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui il danno da mero ritardo può essere risarcito solo se vi sia la prova che la parte privata avrebbe avuto ragionevole probabilità di conseguire l’utilità finale (il cd. "bene della vita").
La Sezione ribadisce che, in presenza di margini di discrezionalità dell’amministrazione, il risarcimento del danno postula un giudizio prognostico che può essere condotto solo se l’attività amministrativa è vincolata (ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.), il che non era il caso di specie. Per la configurabilità del danno da contatto sociale qualificato, si conferma che il rapporto tra privato e amministrazione si basa su una relazione di supremazia e non di parità tipica dei rapporti contrattuali.
Infine, il Consiglio di Stato precisa che non era stata proposta, nel grado di merito, una domanda di risarcimento per perdita di chance, e che non può dunque essere postulata per la prima volta in appello per il divieto dello ius novorum, in aderenza ai più recenti orientamenti della Cassazione. Anche la richiesta di consulenza tecnica per la quantificazione del danno viene ritenuta inammissibile in assenza di idonea allegazione e prova sulla sussistenza del diritto al risarcimento.
Alla luce di tali elementi, l’appello è stato respinto e Co.Ge.San. condannata a rifondere le spese di giudizio a Roma Capitale, pari a 6000 euro oltre accessori.