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Le società gestori del servizio idrico ottengono l’annullamento delle sanzioni regionali automatizzate


Pubblicato il: 6/13/2025

Gli Avvocati Roberto Colagrande e Sebastiana Parlavecchio hanno assistito le società Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Aca S.p.A. e Sasi S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4687/2025 (ricorso n. 3444/2023), ha accolto l’appello delle società pubbliche Gran Sasso Acqua S.p.A., Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Aca S.p.A. e Sasi S.p.A. contro la Regione Abruzzo, annullando le determinazioni regionali che fissavano criteri automatici per la quantificazione delle sanzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue urbane.

La vicenda trae origine da numerose ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse dalla Regione per presunte violazioni dell’art. 133 del d.lgs. 152/2006, con sanzioni irrogate in misura molto superiore al minimo edittale. Tali provvedimenti si basavano su due determinate dirigenziali che avevano introdotto sistemi autonomi e generali per il calcolo delle sanzioni, senza un previo coinvolgimento legislativo o autonomi indirizzi regionali, né previa comunicazione alle società coinvolte.

In primo grado, il TAR Abruzzo aveva respinto il ricorso delle società, ritenendo che tali atti costituissero meri indirizzi interni e non incidessero sulla discrezionalità amministrativa nel caso concreto.

All’esito del giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha osservato che la materia sanzionatoria, specie in ambito ambientale, è riservata al legislatore statale e, più in generale, soggetta al principio di legalità e alla riserva di legge di cui agli artt. 23 e 25 Cost. L’art. 133 d.lgs. 152/2006 e la l. 689/1981 affidano infatti all’organo che applica la sanzione il compito di valutarne l’entità in concreto, sulla base di elementi e motivazione caso per caso, e non attraverso meccanismi automatici decisi da semplici atti amministrativi, sia pure generali. La Corte costituzionale, più volte richiamata dal Consiglio di Stato, ha sottolineato l’esigenza che i criteri di esercizio del potere sanzionatorio siano fissati da fonte legislativa, per assicurare la tutela del cittadino e prevenire arbitri.

Nel caso specifico, le determinazioni impugnate sono state ritenute veri e propri atti regolamentari che travalicavano le competenze dell'amministrazione regionale, introducendo parametri e automatismi idonei a elidere l’apprezzamento del caso concreto, in violazione dell’art. 11 della l. 689/1981 e dei principi costituzionali.

La decisione sancisce che solamente una fonte legislativa può predeterminare criteri generali per la graduazione delle sanzioni. La Regione, pur competente all’irrogazione delle sanzioni, è vincolata alle norme statali sia per la procedura sia per la determinazione della misura.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dalle società in house del servizio idrico abruzzese, annullando le determinazioni regionali contestate, poiché adottate in carenza di potere. Le spese sono state compensate, in considerazione della peculiarità della questione affrontata.

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