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Il Consiglio dei Ministri prevale nel conflitto sul progetto agrivoltaico di Iota Pegaso


Pubblicato il: 6/13/2025

Gli Avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi e Gianfranco Toscano hanno assistito Iota Pegaso S.r.l.

Con la sentenza n. 4697/2025 (n. 8198/2024 R.G.), pubblicata il 29 maggio 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da Iota Pegaso S.r.l. contro Ministero dell'Ambiente e Ministero della Cultura per sopravvenuta carenza di interesse.

La società Iota Pegaso aveva impugnato il silenzio sul rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un importante progetto agrivoltaico in Basilicata. Il TAR aveva respinto il ricorso, accogliendo la tesi secondo cui i pareri negativi espressi dalle Soprintendenze impedivano l’adozione del provvedimento conclusivo da parte del Ministero, e sostenendo che la selezione dei progetti doveva seguire il criterio della maggiore potenza produttiva.

L’appello di Iota Pegaso mirava a far valere numerose violazioni di legge e di principi di diritto amministrativo ed europeo, sottolineando il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento e promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili. Tuttavia, la sopravvenienza della richiesta formale del Ministero dell’Ambiente di deferire la soluzione della pratica al Consiglio dei Ministri, in quanto sede deputata a risolvere i contrasti tra amministrazioni sulla VIA, ha determinato la perdita di interesse delle parti per il giudizio amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in presenza di valutazioni contrastanti tra amministrazioni nel corso di un procedimento di VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale), il rimedio generale previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400/1988 assegna al Consiglio dei Ministri la decisione finale, con valore autonomo e non assorbito dalla conferenza dei servizi. Il procedimento così attivato è separato e si pone come strumento risolutivo dei conflitti amministrativi, caratterizzato dal valore di atto di alta amministrazione.

Poiché l’iniziativa di deferire la soluzione al Consiglio dei Ministri ha superato il motivo stesso del giudizio contro l’inerzia ministeriale, l’interesse sostanziale alla decisione del ricorso è venuto meno. In linea con costante giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile l’appello e disposto la compensazione delle spese tra le parti.

La sentenza rappresenta un importante chiarimento sull’autonomia e la preminenza dei poteri del Consiglio dei Ministri nella risoluzione di conflitti tra amministrazioni su provvedimenti VIA in presenza di interessi pubblici divergenti.