ASL Napoli 1 Centro ottiene conferma sulla revoca della commissione tecnica per i recuperi sanitari
Pubblicato il: 6/13/2025
L'Avvocato Arturo Testa ha assistito Dinastar s.r.l.; gli Avvocati Domenica Coppola, Annalisa Intorcia e Isabella Selvaggi hanno rappresentato l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.
Con sentenza n. 4700 del 2025 (RG n. 1880/2022), il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha rigettato l’appello proposto dalla società Dinastar s.r.l. contro l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, confermando la decisione di primo grado del TAR Campania n. 5436/2021.
La questione nasce dalla revoca, da parte dell’ASL Napoli 1 Centro, della commissione tecnica istituita per la verifica e il possibile ricalcolo delle somme da recuperare sui rimborsi sanitari per prestazioni di riabilitazione e fisiokinesiterapia erogate da centri convenzionati fra il 1998 e il 2002 oltre il limite della Capacità Operativa Massima (COM). Dinastar s.r.l., operatore sanitario accreditato, aveva impugnato il provvedimento di revoca evidenziando carenze di motivazione, difetto dei presupposti di pubblico interesse e violazione delle garanzie partecipative.
Il Consiglio di Stato ha ribadito la piena legittimità delle deliberazioni assunte dall’ASL. Ha chiarito che la commissione tecnica era stata istituita con finalità esclusivamente deflattive del contenzioso e allo scopo di agevolare una concertazione con gli operatori privati sul recupero delle somme. Tuttavia, il successivo e massiccio avvio di cause giudiziarie da parte dei centri sanitari ha reso superflua e priva di funzione la permanenza della commissione stessa, giustificando la revoca in quanto l’oggetto delle verifiche e delle trattative era ormai integralmente devoluto all’autorità giudiziaria. Secondo il Collegio, questa evoluzione costituiva una "sopravvenienza" idonea a giustificare il venir meno dell’interesse pubblico originariamente perseguito tramite lo strumento della commissione tecnica.
In punto di diritto, la decisione si fonda sul corretto esercizio del potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e sulla motivazione, esplicitata con riguardo alla situazione concreta: la sussistenza di numerosi giudizi in corso sull’oggetto della commissione rendeva non opportuno proseguire il percorso avviato dalla commissione stessa. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la chiarezza delle ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta amministrativa, considerata recessiva rispetto agli ormai preponderanti profili contenziosi. È stato altresì rilevato che non sussiste violazione delle garanzie partecipative, perché il tipo di provvedimento adottato, in presenza delle circostanze intervenute, avrebbe avuto comunque un esito non difforme.
Dinastar s.r.l. aveva inoltre chiesto l’applicazione per analogia del principio del giudicato esterno, ma i giudici amministrativi hanno specificato che tale richiesta era fuori dal thema decidendum, non trattandosi in questa sede di una domanda sulle somme reclamate, bensì sulla legittimità del procedimento di revoca.
Infine, il Consiglio di Stato, confermando le motivazioni del TAR, ha respinto tutte le doglianze dell’appellante, affermando che l’atto di revoca era debitamente motivato, fondato su ragioni di pubblico interesse e privo dei vizi prospettati. Alla società Dinastar s.r.l. è stata inoltre imposta la rifusione delle spese processuali in favore dell’ASL Napoli 1 Centro.