Il Comune di Roma ottiene conferma del collaudo e delle relative prescrizioni contro Aga 2005 s.r.l.
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli Avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Michela Urbani hanno assistito Aga 2005 s.r.l. L'Avvocato Luigi D'Ottavi ha rappresentato il Comune di Roma.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4692/2025 (RG n. 9320/2023), ha respinto l'appello proposto da Aga 2005 s.r.l. contro il Comune di Roma, confermando la decisione già assunta dal Tar Lazio.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di Aga 2005 di una serie di atti amministrativi con cui Roma Capitale aveva approvato il collaudo tecnico del primo stralcio funzionale di alcune opere, escludendo dal collaudo le aree verdi, le passerelle pedonali e gli impianti di elevazione, e imponendo alla società ricorrente obblighi di ripristino e di certificazione dell’ultimazione di lavori, soprattutto relativi all’illuminazione pubblica. Aga 2005 lamentava sia il mancato collaudo di alcune opere sia l’imposizione di obblighi ritenuti non dovuti, chiedendo anche il risarcimento dei danni per la presunta eccessiva durata della procedura di collaudo.
Il Consiglio di Stato ha analizzato i dettagli della controversia facendo riferimento agli artt. 227 e 230 del d.P.R. 207/2010, nonché alle disposizioni della convenzione urbanistica. Ha ritenuto legittima la valutazione della Commissione di collaudo che aveva giudicato i difetti delle opere come gravi e tali da rendere il lavoro inaccettabile, escludendo così alcune opere dal collaudo. Fondamentale è stato il rilievo che il certificato di collaudo può essere rilasciato solo in presenza di attestazioni formali e complete circa l’ultimazione dei lavori e l’eliminazione dei difetti. Né impegni generici futuri né il semplice avvenuto uso delle opere possono sostituire la regolare certificazione richiesta.
Inoltre, il Collegio ha confermato che l’obbligo di manutenzione delle aree verdi rimaneva in capo alla società fino al biennio successivo all’approvazione del collaudo, come previsto dalla convenzione, e la consegna anticipata delle opere non esonerava la società dai suoi obblighi rispetto ai vizi originari riscontrati.
Parimenti, non è stata riconosciuta giurisdizione sul punto relativo alla restituzione di somme per spese di manutenzione successivamente al biennio, configurandosi tale domanda come azione di ripetizione d’indebito non ricadente nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
Nei fatti, la sentenza ribadisce i principi di chiarezza documentale per l’esercizio del potere pubblico di collaudo e la necessità di rigorosa distinzione tra i diversi profili di responsabilità in tema di manutenzione e vizi delle opere pubbliche. L’appello è stato respinto e Aga 2005 s.r.l. condannata alle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro.