Respinto il ricorso di Rai per la violazione delle disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli Avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori hanno assistito Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Gli Avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi hanno rappresentato Codacons – Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori.
Con la sentenza n. 4708/2025 (n. 2952/2024 REG.RIC.), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato su un contenzioso che vedeva contrapposti Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Codacons. La vicenda trae origine da una delibera con la quale l’Autorità aveva sanzionato la Rai per due condotte ritenute illecite durante il 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo e il programma Sanremo Start, trasmessi dal 7 all’11 febbraio 2023.
L’AGCOM aveva contestato in particolare, da un lato, l’omessa chiara informazione agli spettatori circa l’inserimento di prodotti dopo interruzioni pubblicitarie e, dall’altro, una comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore di Instagram, emersa attraverso reiterate citazioni verbali e visive del social durante alcuni momenti delle trasmissioni. Erano quindi stati applicati due distinti importi sanzionatori per un totale di €175.143.
La Rai ha impugnato la sanzione davanti al Tar per il Lazio che, in prima istanza, ha disposto l’annullamento della sanzione limitatamente alla violazione concernente l’omesso avviso del product placement per le "Cartoline della Regione Liguria" (condotta A), confermando invece la sanzione per la promozione occulta di Instagram (condotta B). Contro la pronuncia del Tar sono stati proposti appelli sia da Rai che da AGCOM.
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli, confermando la linea della sentenza di primo grado. Rispetto agli argomenti chiave, ha ritenuto infondata la tesi della Rai circa l’incompetenza dell’AGCOM ad intervenire sulle condotte contestate. La sentenza ha ribadito che la normativa di settore prevede specifici obblighi di trasparenza e riconoscibilità dei messaggi commerciali in ambito radiotelevisivo, attribuendo ad AGCOM un potere autonomo di vigilanza e sanzione, separato rispetto alla materia delle pratiche commerciali scorrette di competenza dell’AGCM.
Decisivo, inoltre, il chiarimento per cui la promozione occulta realizzata in favore di Instagram – pur in assenza di un rapporto di committenza diretto, secondo la Corte – integrava gli estremi previsti dalla disciplina in materia di comunicazione commerciale audiovisiva occulta. È stato valorizzato l’effetto oggettivo: la strategia editoriale della Rai, orientata ad attrarre pubblico giovane favorendo l’integrazione tra TV e social, ha determinato una promozione concreta del social network, effetto tanto prevedibile quanto non segnalato e dunque vietato dalla legge di settore.
Per quanto concerne, invece, la sanzione relativa alle Cartoline della Regione Liguria, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la correttezza del Tar nell’escludere l’applicabilità delle regole di riconoscibilità proprie della pubblicità commerciale alle comunicazioni istituzionali disciplinate dalla legge n. 150/2000. Tali messaggi, veicolati per conto di un ente pubblico e non di un’impresa commerciale, non possono essere assimilati alle comunicazioni pubblicitarie né soggiacciono ai relativi limiti previsti dal diritto interno ed europeo, essendo previsto espressamente che ne siano esentati.
La sentenza rafforza il principio di separazione tra regole pubblicitarie applicabili alle imprese e quelle destinate alle comunicazioni istituzionali, chiarendo che ogni ampliamento delle ipotesi sanzionatorie deve trovare un fondamento nella legge primaria, in particolare quando vi siano conseguenze a carico del destinatario del provvedimento. In conclusione, il Consiglio di Stato ha quindi confermato l’annullamento parziale della sanzione a favore della Rai, respingendo sia il motivo di appello principale che quello incidentale e disponendo la compensazione delle spese, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

