AGCM vede confermata la riduzione generale delle sanzioni nel caso International Paper Italia
Pubblicato il: 6/14/2025
Gli Avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa, Stefania Guarino e Giorgio Candeloro hanno assistito International Paper Italia S.r.l.
Con sentenza n. 4711/2025, pubblicata il 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato da International Paper Italia S.r.l. (IPI) contro la sentenza n. 6811/2024 dello stesso Consiglio.
Il contenzioso trae origine dalla lunga vicenda sanzionatoria nei confronti di IPI: dopo un primo annullamento parziale della sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle Linee Guida per la determinazione delle sanzioni (caso I805 “Prezzi del cartone ondulato”), il Consiglio di Stato aveva imposto una rideterminazione dell’importo sanzionatorio alla luce del diverso coinvolgimento dei vari operatori e della necessità di graduare diversamente le penalità a seconda delle specificità delle condotte contestate (sentenza n. 2823/2023).
Successivamente, l’AGCM, in riedizione del potere, aveva comunque riconfermato la sanzione per IPI, ritenendo pieno il coinvolgimento dell’azienda nell’intesa, senza riconoscere attenuanti ulteriori diverse da quelle collegate a programmi di compliance antitrust. IPI aveva quindi introdotto un giudizio per ottemperanza, ottenendo una nuova pronuncia (n. 6811/2024) che aveva dichiarato la nullità del provvedimento dell’AGCM per violazione del giudicato, rideterminando ex art. 114 c.p.a. la sanzione con una riduzione del 20%.
La società, però, ha chiesto la revocazione di questa ultima sentenza, sostenendo che vi sarebbe stato un errore per omessa pronuncia su diversi motivi di inottemperanza che avrebbero giustificato un’ulteriore e maggiore riduzione della sanzione, nonché un contrasto con i giudicati precedenti (in particolare, con la sentenza n. 2161/2024 interpretativa delle precedenti).
I punti giuridici decisivi in questa ultima sentenza risiedono nell’analisi delle condizioni per cui si possa riconoscere errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. e nel valore del giudicato nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’omesso esame di motivi addotti dalla parte può dar luogo a revocazione solo in caso di totale mancata percezione, non quando la decisione, anche implicitamente, dia conto delle istanze e le abbia valutate, come avvenuto nel caso esaminato. Il Collegio ha osservato come la sentenza impugnata avesse valutato nel complesso la posizione di IPI, applicando una riduzione equitativa del 20% sulla base di considerazioni globali sugli elementi rilevanti.
Quanto all’asserito contrasto con giudicati precedenti, il Collegio ha chiarito che il sindacato sulla sentenza di ottemperanza in relazione all’interpretazione del precedente giudicato non rientra nell’ambito della revocazione, ma dell’interpretazione dell’estensione della statuizione ottemperata: il giudice dell’ottemperanza, utilizzando un’apprezzabile discrezionalità di merito, ha congruamente effettuato la riduzione, senza dover recepire in modo vincolato o automatico tutte le richieste dell’impresa. L’invocato contrasto, quindi, non sussiste.
Chiudendo la vicenda (RG 9193/2024), il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di IPI, confermando integralmente l’impostazione argomentativa della sentenza impugnata, e condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’AGCM.